“quando il terzo pignorato è una banca il processo esecutivo può essere iniziato alternativamente (e validamente) innanzi al giudice ove si trova la sede principale dell’istituto di credito o presso il luogo dove si trovi una filiale con un rappresentante legittimato a stare in giudizio”.
Tribunale di Roma, Sezione IV bis esecuzioni mobiliari, ordinanza 7 dicembre 2006.