Cumulo dei mezzi di espropriazione.

Il creditore può procedere esecutivamente, in tempi successivi, anche su beni omogenei, oltre che su quelli di natura eterogenea, ossia mobili, crediti e immobili, in forza del principio del cumulo dei mezzi di espropriazione, sancito dall’art. 483 cod. proc. civ.(fattispecie relativa a un debito di circa due milioni di lire gravante -parzialmente- in solido su due coniugi, per il quale era stato assoggettato a pignoramento il credito da lavoro dipendente della moglie e successivamente era stata attivata altra procedura esecutiva presso terzi nei confronti del marito; la suprema corte ha cassato la sentenza di merito che aveva revocato l’ordinanza di assegnazione della somma eccedente quella relativa al debito esclusivo del marito).

Corte di Cassazione, sezione III, 16 maggio 2006, n. 11360.