Efficacia dei mezzi istruttori raccolti in altro giudizio.

“Invero, se pure deve ammettersi che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell’unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o anche altre parti e da esse desumere elementi di valutazione dei fatti sottoposti alla sua cognizione, occorre, tuttavia, che dette prove gli siano state indicate e di esse, ove se ne lamenti l’omesso esame in questa sede, siano riprodotti il tenore letterale degli atti e dei documenti in cui esse si sostanziano. Al di fuori dei casi di opponibilità dell’accertamento derivante dal giudicato, le conclusioni di altro giudizio tra parti diverse non possono essere per ciò solo acriticamente recepite in diversa controversia se non per il tramite della utilizzazione delle medesime prove con autonoma valutazione”.

 

Corte di Cassazione, Sezione III, 29 marzo 2007 n. 7767 (in motivazione).