Inammissibilità  della domanda riconvenzionale dell’opposto.

«Nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, solo l’opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, non anche l’opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con la ingiunzione (Cass. 30.7.1988 n. 4795, 2.10.1975 n. 3119, 3.12.1991 n. 12922), salvo il diritto ad agire in reconventio reconventionis ove la nuova pretesa tragga ragione dalla riconvenzionale proposta dall’ingiunto opponente rispetto alla quale l’originario intimante venga a trovarsi, a sua volta, in posizione di convenuto (Cass. 18.6.04 n. 11415)».

Corte di Cassazione, Sez. III, 12 giugno 2008 n. 15814, in motivazione.