La Cassazione ha confermato che fra ufficio giudiziario centrale e sezione distaccata non sussiste un rapporto di competenza territoriale in senso stretto, cassando una decisione di un’ufficio centrale che si era dichiarato incompetente in favore di una sua sezione distaccata: «La ripartizione delle cause tra la sede centrale di un ufficio giudiziario e le sezioni distaccate, stabilita dall’art. 48 quater del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall’art. 15 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, attiene alla redistribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un unico ufficio; non individua una peculiare competenza della sezione distaccata rispetto alla sezione centrale. Pertanto, l’iscrizione a ruolo della causa mediante deposito della relativa nota negli uffici di cancelleria di una sezione distaccata, piuttosto che in quelli della sede centrale (o viceversa), non configura una causa di nullità del procedimento, e men che mai una questione di competenza, ma costituisce una mera irregolarità».
Corte di Cassazione, Sezione III, 8 ottobre 2010 n. 20921.