Motivazione della sentenza d’appello.

«adempie all’obbligo di motivazione il giudice del gravame che nella sua decisione dia conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato che le censure proposte. Ed invero, essendo egli tenuto, in via di principio, a motivare in ordine alle singole censure mosse alla sentenza di primo grado, la laconicità della motivazione adottata dalla sentenza d’appello, formulata nei termini di mera adesione al convincimento espresso dal primo giudice, non consente affatto di ritenere che all’affermazione di tale condivisione il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza (da cui non si può prescindere) dei motivi di gravame».

Corte di Cassazione, Sez. III, 16 novembre 2010, n. 23100, in motivazione.