Il Tribunale di Velletri ha stabilito che la condotta imprudente nella pratica dello sci alpino determina responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., non esclusa dalla presenza di lastre di ghiaccio sulla pista.
In particolare, è stato affermato che:
La circostanza riferita dal teste *** e relativa alla presenza sulla pista di una lastra di ghiaccio su cui la convenuta scivolava rovinando quindi addosso all’attrice, non esclude la responsabilità ex art. 2043 c.c. della convenuta in quanto la presenza di ghiaccio sulla pista è evento facilmente ipotizzabile, probabile, che lo sciatore deve prevedere tenendo un comportamento che gli permetta di evitare danni a terzi.
Tribunale di Velletri, 27 aprile 2011 n. 1012.