Sull’efficacia solutoria dell’assegno circolare.

Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore ad Euro 12.500 o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato (ed al domicilio del creditore) o mediante consegna di assegno circolare. Nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva. L’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno (Cass. Sez. Un., 18 dicembre 2007, n. 26617; sulla prima affermazione, vedi anche Cass. 1 dicembre 2010, n. 24402; sulla seconda, vedi anche Cass. 10 marzo 2008, n. 6291). Non è peraltro qui in contestazione l’idoneità del mezzo, che per vero l’accipiens non contesta in quanto tale, ma l’identificazione del tempo in cui esso produce l’effetto proprio del pagamento. È ovvio che la deroga alla norma generale in tema di modalità di effettuazione del pagamento, quand’anche tollerata, non possa però produrre ulteriori effetti, in favore del derogante ed in difetto di espressa o tacita volontà delle parti coinvolte, in ordine anche a tale ultimo profilo. Pertanto, prescelto a suo rischio e sotto la sua responsabilità il debitore il suddetto mezzo di pagamento alternativo a quello solo previsto dalla legge, egli accetta le correlate conseguenze negative (in base al principio cuius commoda eius et incommoda) dei tempi di viaggio, consegna e cambio, i quali non possono andare a danno del creditore. Il tempo dell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria in caso di pagamento a mezzo di assegno circolare va quindi identificato in quello in cui il creditore, che non si dolga dell’imperfezione del mezzo di pagamento o non adduca altri giustificati motivi, si riceve, cambiandolo nelle forme prescritte dalla legge ed usando al riguardo l’ordinaria diligenza, il controvalore pecuniario del detto titolo di credito. Va escluso qualsiasi effetto favorevole per il solvens a decorrere dalla data della sola spedizione del detto assegno circolare.

Corte di Cassazione, Sezione III, 21 giugno 2011 n. 13482/2011, in motivazione.