La Corte d’appello di Roma si è recentemente pronunciata in materia di overruling processuale, aderendo all’impostazione anche recentemente riproposta dalla Corte di cassazione con nota decisione a Sezioni Unite 20 giugno 2012, n. 10143, che avevamo riportato qui.
La Corte d’appello di Roma ha stabilito che è ammissibile l’appello proposto avverso la mancata pronuncia di distrazione delle spese di lite, proposto prima del mutamento di indirizzo giurisprudenziale, che ha ritenuto la questione trattabile con le forme del sub procedimento di correzione di errore materiale.
Va ancora considerata la necessità del gravame per correggere l’errore del primo giudice in quanto, alla data di proposizione dell’appello, la giurisprudenza dominante riteneva in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese che non fosse configurabile la fattispecie dell’errore materiale della sentenza, verificandosi invece un vero e proprio vizio della pronuncia suscettibile di censura dinanzi al giudice dell’impugnazione, indirizzo solo recentemente superato dalla pronuncia n. 16037/10 delle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno invece riconosciuto l’emendabilità per il profilo in questione della sentenza con il procedimento della correzione di errore materiale ex art. 287 ss c.p.c..
Corte d’appello di Roma, 10 gennaio 2013, n. 156.