La norma che regola il procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti stabilisce che il dirigente della struttura in cui il dipendente presta servizio, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo (art. 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), senza indugio e comunque non oltre venti giorni, contesta per iscritto l’addebito al dipendente medesimo. Alla luce di tale disciplina non costituisce valida contestazione dell’addebito la trasmissione della contestazione medesima alla PEC dell’ufficio di appartenenza del dipendente. Così operando, difatti:
l’Amministrazione ha scelto un mezzo di trasmissione delle comunicazioni di avvio del procedimento disciplinare e delle contestazioni degli addebiti non solo non idoneo ad assicurare la privacy del dipendente destinatario, ma neppure contemplato nella normativa sopra richiamata in cui si fa espressamente riferimento ad una casella di posta elettronica nella disponibilità del dipendente con ciò intendendosi, evidentemente, la casella di posta elettronica personale del dipendente
il che comporta la nullità delle sanzioni disciplinari irrogate all’esito del procedimento illegittimamente introdotto.
Trib. Torino, 6 dicembre 2013 n. 2702/2013