Condanna alle spese e diritto di difesa

Il tribunale di Roma, in una recente ed articolata sentenza, ha chiarito come l’applicazione del principio di soccombenza nel governo delle spese di lite costituisca diretta esplicazione del principio costituzionale alla difesa, in particolar modo laddove si verta in questioni concernenti pretese dell’erario e gli importi in gioco abbiano dimensioni tali da rendere antieconomica la difesa tecnica in caso di compensazione delle spese di lite.

L’esenzione del procedimento da spese di giustizia a carico delle parti e la possibilità ad esse date di stare in giudizio personalmente, non esclude la facoltà delle stesse di farsi assistere da legale professionista e di veder regolate nei rapporti tra loro la ripartizione delle spese sostenute per la difesa tecnica secondo il principio della soccombenza di cui all’art. 92 c.p.c. Appare pertanto censurabile la scelta del giudice di prime cure di provvedere ad una compensazione delle spese processuali così sanzionando di fatto, mediante l’accollo delle spese, il legittimo esercizio della parte della facoltà di farsi assistere da un difensore in assenza di un obbligo a stare in giudizio personalmente.

Tribunale di Roma, Sezione XIII, dottoressa Verusio, 19 dicembre 2013, n. 25735/13