Abbiamo parlato spesso della Legge Pinto, che ha sancito la possibilità si presentare una richiesta di indennizzo nei casi di giustizia troppo lenta, garantendo il diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata dei processi.
La Legge Pinto ha introdotto nella legislazione italiana il concetto di ragionevole durata dei processi, prevista nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ma fino al mese scorso ogni richiesta presentata prima della fine del processo veniva rifiutata, nonostante al momento dell’istanza il processo avesse già maturato tempistiche irragionevolmente lunghe.
Fino ad oggi l’interpretazione più comune dell’Art 4 della legge Pinto (<La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.>) precludeva le istanze presentate prima della fine del processo.
Già in passato la Consulta aveva avuto da ridire su tali interpretazioni, considerate inammissibili, come nel caso della sentenza n° 30 del 2014. Secondo quanto emerso in alcuni giudizi della Corte stessa, infatti, la Legge Pinto è da considerarsi incostituzionale in tutti quei casi in cui non garantisce la possibilità di presentare la domanda di indennizzo per l’equa riparazione in pendenza del procedimento, ma per il quale è già maturato l’irragionevole ritardo.
Di recente però la Corte Costituzionale si è espressa a favore dei ricorrenti, giudicando ammissibile la domanda d’indennizzo ancor prima della definitiva chiusura del processo, in considerazione dell’irragionevole durata del processo in corso. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88 del 26 aprile 2018 si pone, infatti, come la più recente integrazione all’articolo 4 della legge n. 89 del 2011, meglio nota proprio come Legge Pinto.
I casi sottoposti al giudizio della Consulta sono stati quattro, tutti con i procedimenti ancora in corso, come il caso di un procedimento davanti al Tar del Lazio che dura da 16 anni e ancora non giunto alla dichiarazione di estinzione, o un altro, un giudizio amministrativo in corso dal 2001 al 2013, con richiesta di risarcimento presentata prima che la sentenza fosse passata in giudicato al Consiglio di Stato.
Dopo aver valutato i casi in questione la Corte Costituzionale si è espressa dichiarando <l’illegittimità costituzionale dell’art.4 della Legge 24 marzo 2001 (omissis…) nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.>
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