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Pignoramento del conto corrente: una prima sentenza apre le porte alle richieste di risarcimento danni

Una recente decisione del Tribunale di Lecce (datato 23 maggio 2018) ha confermato un importante principio, già affermato dal Tribunale di Roma in numerose decisioni in favore di nostri clienti, che costituisce una pietra miliare per le richieste di risarcimento danni contro Equitalia e le banche. Il fatto: un agente della riscossione aveva promosso un’azione esecutiva di pignoramento del conto corrente di un pensionato pugliese, reo di avere dei debiti con Equitalia, sostituita oggi da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In un primo tempo l’agente aveva chiesto il pignoramento del saldo del conto corrente del pensionato e la banca non aveva frapposto ostacoli. Ma il Tribunale di Lecce ha sospeso in via d’urgenza il pignoramento considerato illegittimo. Questa prima vittoria in Tribunale ha messo in moto l’istanza di risarcimento danni nei confronti sia di all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) sia della banca di cui è correntista l’uomo.

La motivazione che ha spinto il Tribunale di Lecce a sospendere il pignoramento va ricercata nel fatto che la pensione depositata sul conto corrente fosse l’unica forma di sostentamento per il pensionato salentino, con un’unica entrata mensile di circa 800 euro.

Di fronte all’impossibilità di riscuotere la pensione, a causa proprio del pignoramento dell’intero saldo, l’uomo si è rivolto al Tribunale sottolineando come il pignoramento in questione si ponesse in contrasto con quanto contento nel nuovo articolo 545 del Codice di Procedura Civile, riformato dal decreto legge n 83/15, che fissa i nuovi limiti per il pignoramento presso terzi.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.”

Tale decisione (seppur interlocutoria) del Tribunale di Lecce apre le porte a nuove forme di tutela dei diritti dei cittadini, che si trovano spesso soggetti ad iniziative illegittime degli agenti della riscossione (Equitalia ora Agenza delle Entrate – Riscossione), con l’appoggio o quanto meno la silenziosa acquiescenza delle banche, che provocano gravissimi disagi ai cittadini, come nel caso del pensionato salentino, privato dei mezzi economici per far fronte alle proprie esigenze di sussistenza (come quelli necessari per l’acquisto di generi alimentari e di farmaci).

D’altro canto, anche la Corte costituzionale, con una recentissima sentenza (31 maggio 2018 n. 114), ha ampliato l’ambito di tutela del cittadino assoggettato ad esecuzione illegittima da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione, dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 57 del testo unico sulla riscossione dell’imposta dei redditi, che impediva l’opposizione immediata agli atti esecutivi di riscossione e imponeva al cittadino una tale barriera di adempimenti formali da scoraggiare ogni forma di opposizione.

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