divorzio e assegno di mantenimento

Divorzio e risarcimento danni: quando è possibile richiederlo?

Le cause di divorzio sono spesso lunghe ed estenuanti, i coniugi si trovano impantanati in lunghe guerre a suon di accuse, e spesso ci si perde fra richieste di assegni di mantenimento e di danni. Ma è sempre possibile chiedere il risarcimento danni se il divorzio avviene a causa del tradimento di uno dei due coniugi?

Quando la fedeltà reciproca, il cui obbligo è sancito dal codice civile all’articolo 143, viene meno e si accerta la responsabilità, il coniuge fedifrago potrebbe vedersi presentare dalla controparte una richiesta di risarcimento danni, proprio con l’accusa di essere stato la causa principale della separazione.

La violazione dell’articolo 143 implica l’aver contravvenuto all’obbligo di fedeltà; assistenza morale e materiale; collaborazione nell’interesse della famiglia; coabitazione (in questi casi si parla di abbandono del tetto coniugale). La separazione però può avvenire anche per la violazione dell’articolo 148 che prevede il mantenimento da parte di entrambi i genitori dei figli e della famiglia più in generale “in proporzione alle rispettive sostanze”.

Mantenimento e risarcimento danni sono spesso confusi dai contendenti durante le cause di divorzio, in realtà, però si basano su due presupposti molto diversi. Il mantenimento è il mezzo con cui viene sostenuto il coniuge con il reddito più basso, salvo che quest’ultimo abbia ricevuto l’addebito di responsabilità per la separazione. Il risarcimento danni, invece, interviene nel momento in cui il coniuge tradito dimostra di aver subito un grave danno, in genere psico-fisico, a causa del comportamento lesivo dell’ex coniuge. In questo secondo caso, però è necessario che si adducano delle prove e che il danno sia particolarmente grave.

Presupposti per un risarcimento dopo il divorzio

La questione del possibile risarcimento danni in seguito al divorzio è stata oggetto di due sentenze della Cassazione, la prima n. 9801/2005 del 2005 ha sancito che l’interesse di entrambi i coniugi ha valore di diritto soggettivo. Con la sentenza n. 18853/2011 la Cassazione ha ulteriormente precisato la questione: la violazione del patto coniugale non implica il solo diritto di famiglia ma si può intendere anche come illecito civile e come tale essere trattato.

La richiesta di risarcimento danni però non viene sempre presa in considerazione, poiché occorre dimostrare che l’avvenuto tradimento sia stato la causa principale della crisi coniugale, e che non si sia verificato in un tempo successivo all’inizio della crisi, motivata da altre ragioni. L’infedeltà, insomma, dovrebbe aver causato lesioni dimostrabili alla salute del coniuge tradito, o essere stata perpetrata con comportamenti altamente lesivi della sua dignità.

Assegno di mantenimento: nuove regole

Con una recente sentenza delle sezioni unite civili della Cassazione è tornato sotto i riflettori anche l’assegno di mantenimento. Con la sentenza conosciuta come “Grilli” (arrivata al termine del procedimento per il divorzio dell’ex Ministro dell’Economia) la Cassazione si era espressa nel maggio 2017 escludendo per la prima volta il parametro del “tenore di vita precedente alla separazione”, con la decisione di non predisporre l’assegno di mantenimento, visto che la moglie era benestante di suo.

A seguito del recente pronunciamento della Cassazione, avvocati e giudici avranno molta più discrezionalità nel giudicare i casi di divorzio e i conseguenti assegni di mantenimento. L’ultima disposizione, infatti, stabilisce che il mantenimento ha natura assistenziale ma non solo: deve, infatti, rendere conto delle condizioni economiche-patrimoniali di entrambi i coniugi, “in misura compensativa e perequativa”.

Il coniuge che necessita dell’assegno di mantenimento ha contribuito alla formazione del patrimonio famigliare, oltre che personale? Ha possibilità di riprendere a lavorare in base all’età anagrafica? Per quanto tempo è stato sposato? L’assegno di mantenimento, quindi, sarà erogato anche nei casi in cui il coniuge più debole abbia, da solo, la possibilità di sostentarsi, ma abbia contribuito in modo sostanziale all’accrescimento del benessere della famiglia.