Contatore Gas

Onere della prova: per i contratti di somministrazione spetta al gestore

In tema di contratti di somministrazione di servizi di varia natura, come la fornitura di acqua, gas o elettricità, è stata di recente depositata una sentenza della Corte d’Appello di Roma a favore dei consumatori.

La Corte d’appello di Roma con la sentenza del 25 settembre 2019 n. 5931/19 ha segnato un punto fermo nel diritto dei consumatori, mettendo in chiaro che spetta al gestore del servizio di fornitura l’onere di provare che il contatore è perfettamente funzionante, in caso di segnalazione di addebito erroneo di consumi da parte del cliente.

Nel caso specifico discusso dalla Corte è emerso come il gestore non fosse riuscito a provare che il contatore in uso al cliente funzionasse correttamente. Di conseguenza la fatturazione emessa che il cliente contestava per un addebito di consumi considerato più alto del consumo reale non aveva diritto di essere pretesa.

La Corte ha, quindi, revocato il decreto ingiuntivo che il gestore del servizio di fornitura aveva fatto recapitare al malcapitato cliente, condannando lo stesso gestore al pagamento degli oneri per il giudizio. Una sentenza che di fatto ribadisce quanto assunto dalla Corte di Cassazione, Sezione V-3 civile, con l’ordinanza 6 marzo 2019, n. 6562.:

“(…) secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982-01);”.

Cercando di uscire dal linguaggio legalese della Corte la sentenza implica che se il fornitore non riesce a dimostrare che il contatore fornito al cliente fosse in perfette condizioni al momento del rilevamento del consumo (e questo può avvenire per svariate motivi: non si preoccupa di inviare un tecnico, non fa in tempo prima della discussione, non conosce le specifiche o il fornitore del contatore) non può esigere la fattura che il cliente contesta.

In sintesi: non c’è modo di dimostrare che quei consumi siano veritieri se il fruitore per contro prova che l’eccessività dei consumi non dipende da lui ma da fattori esterni, indipendenti dal suo controllo, per esempio, per l’intrusione di terzi che potrebbero aver manomesso il contatore in oggetto, rendendolo malfunzionante.

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