La corretta notifica di una cartella esattoriale è spesso al centro di ricorsi e di richieste di annullamento proprio per vizi. Scopriamo insieme un caso particolare, che ai giorni nostri può diventare piuttosto frequente, a causa dei molti fuorisede che si trasferiscono dai luoghi d’origine per motivi di lavoro o in caso di separazione o divorzio.
Cosa succede infatti quando qualcuno che ha residenza e domicilio fiscale in un determinato indirizzo modifica la propria residenza? Nella maggior parte dei casi residenza e domicilio fiscale coincidono, per esempio nel caso di privati cittadini. Ma andiamo con ordine: cos’è la residenza?
La residenza è definita come il luogo che il cittadino sceglie come dimora abituale e viene notificata all’Ufficio Anagrafe del Comune. Dà diritto all’iscrizione al registro della popolazione, consente di ottenere numerose certificazioni anagrafiche ed è fondamentale per poter esprimere il proprio voto in caso di elezioni.
Per modificarla basta presentarsi nel Comune in cui ci si intende trasferire e compilare il modulo di richiesta cambio di residenza che verrà poi confermata con un’ispezione della Polizia Locale del Comune di nuova residenza, atta a valutare l’abitabilità e la regolarità di quanto dichiarato in fase di richiesta.
A differenza della residenza il domicilio fiscale è il centro delle attività fiscali, che generalmente per i privati cittadini coincide con l’indirizzo di residenza, ma per esempio per un libero professionista che ha un ufficio ad un altro indirizzo può coincidere con quest’ultimo.
Il domicilio fiscale è l’indirizzo che viene comunicato all’Agenzia delle Entrate in fase di dichiarazione dei redditi, per le società per esempio fa fede la sede legale, che può essere ben diversa dalla sede operativa.
La variazione del domicilio fiscale va repentinamente comunicata all’Agenzia delle Entrate che ha 60 giorni di tempo per recepire la comunicazione. La notifica di una cartella esattoriale quindi deve pervenire al domicilio fiscale e non all’indirizzo di residenza.
Poniamo il caso di una coppia separata in cui la moglie per effetto della separazione aveva cambiato residenza senza comunicare la modifica del domicilio fiscale. Il ricorso presentato dalla donna per una cartella esattoriale ricevuta all’indirizzo dell’ex marito è stato rigettato dalla Corte di Cassazione “per inammissibilità dei motivi” con ordinanza n. 33611 del 18 dicembre 2019 confermando che ai fini della notifica di atti giudiziari fa fede il domicilio fiscale noto all’Agenzia delle Entrate.
Per qualsiasi dubbio in caso di ricezione di una cartella esattoriale contattateci. Insieme valuteremo la possibilità di un ricorso.