Come abbiamo più volte ribadito sui nostri canali social e in precedenti blogpost, il decreto 18/2020 o “Cura Italia” presenta diversi punti poco chiari che è bene tenere considerazione. Alcuni sono sotto gli occhi di tutti: ancora oggi ci sono persone che si chiedono se sia o meno lecito portare fuori il cane o fare una passeggiatina col pargolo intorno all’isolato perché, a ben vedere, non è chiaro nemmeno questo. Figuriamoci il resto.
Abbiamo identificato 5 macro aree di interesse: casa, imprese, lavoratori, consumi e tasse. Ogni sezione verrà tenuta costantemente aggiornata mano a mano che spunteranno nuovi dettagli a cui fare attenzione.
Un’indispensabile premessa: il decreto si occupa dell’emergenza, ma non cancella le altre leggi esistenti. Per tutte le questioni non specificatamente regolate dal DL 18/2020 o da altre discipline speciali (ad esempio, per i consumatori) vale il principio generale stabilito dall’art. 1467 del codice civile:
«Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto (…) La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto»
Il tema si presta ovviamente a infinite interpretazioni. È importante non generalizzare: stanno girando su internet decine di presunti vademecum che suggeriscono soluzioni generiche (ad esempio, per gli affitti) ma l’applicazione del principio deve essere fatta caso per caso dopo una attenta valutazione di tutte le variabili.
Tenendo presente questi capisaldi, veniamo ai singoli punti.
1) Casa: affitti e mutui
- sospensione dei finanziamenti e mutui: vale soltanto per le imprese e non per i privati (art. 56). I privati, per la prima casa, potrebbero rivolgersi al MEF per accedere al Fondo di Solidarietà peri Mutui e ottenere la sospensione delle rate del mutuo della prima casa. Il condizionale è d’obbligo, perché il modulo da compilare per inoltrare la richiesta è a dir poco illeggibile: e se un giurista lo trova pedante, appare evidente che non è una procedura alla portata di tutti. Vedere per credere a questo link:
- Sospensione degli affitti: il provvedimento sembra essere scritto in modo da favorire non già chi si trova senza stipendio a causa del Covid-19 ma i morosi “precedenti”. Stabilisce solo che le procedure di sfratto non potranno essere portate a termine fino al 30 giugno. Il che significa che chi ha già in mano un’ordinanza del tribunale con cui si ingiunge al debitore il pagamento del canone arretrato e lo sgombero dei locali, non potrà ottenere l’esecuzione coattiva del provvedimento. Invece, il provvedimento nulla dice per chi non paga l’affitto in questi mesi. I “morosi da Coronavirus” non saranno ugualmente giustificati e, quando i tribunali riapriranno, potranno essere sfrattati senza alcun limite. Insomma, la norma è stata scritta per chi già era in arretrato prima dell’emergenza e non per chi lo è divenuto a causa di questa.
2) Imprese
- è stato costituito un fondo presso INAIL di 50 milioni da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale ma non sono state indicate le modalità operative di erogazione (art. 43)
3) Lavoratori
- è sospeso il termine di 68 giorni per la richiesta delle indennità di disoccupazione NASPI DISCOLL, ma soltanto se la cessazione del rapporto di lavoro è stata non volontaria (art. 33 DL18/2020)
4) Consumi
- Chi ha comprato pacchetti turistici che non possono essere utilizzati (tipicamente crociere, viaggi aerei) ha diritto al rimborso, ma nella stragrande maggioranza dei contratti (comprese le condizioni generali di contratto on line) tale diritto è “glissato”: se non si vuole accettare il voucher che stanno proponendo è meglio scrivere il prima possibile che si opta per il rimborso.
- Chi ha inizio marzo ha ricevuto un preavviso di fermo del veicolo sappia che fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione, che quindi, fino a quella data non darà seguito al fermo amministrativo.
5) Tasse
- Stop alla notifica di cartelle esattoriali fino al 31 maggio, anche a quelle notificate per mezzo di posta elettronica certificata.
- Se una cartella è arrivata prima del decreto e ha scadenza dopo l’8 marzo, i termini di pagamento slittano al 30 giugno 2020.
- Se una cartella è scaduta prima dell’8 marzo e non è stata pagata, Agenzia delle Entrate Riscossione non attiverà nessuna procedura cautelare (Es. fermo amministrativo o ipoteca)
- Per chi ha un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione: il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020.
- Definizione agevolata (ovvero la rottamazione TER): chi non ha ancora pagato la rata del 28 febbraio sappia che c’è ancora tempo: il Decreto ha differito la scadenza al 31 maggio 2020. Non è stata però differito il termine della rata di maggio, che rimane sempre il 31.
- Saldo e stralcio: anche in questo caso, il termine del 31 marzo slitta al 31 maggio .