Ricordate quando da piccoli gli adulti ci dicevano “non accettare mai caramelle dagli sconosciuti?”. Un vecchio adagio per scongiurare il pericolo che i bambini potessero incappare in qualche malintenzionato.
Ai giorni nostri potremmo declinare questo proverbio in ambito tributario e fiscale: non accettare PEC dagli sconosciuti.
Alcune decisioni di Commissioni Tributarie Provinciali in varie parti d’Italia fra il 2019 e il 2020 tendono a rafforzare un orientamento giurisprudenziale: vanno considerati nulli tutti gli atti di riscossione che vengono recapitati nella casella di posta certificata del contribuente da un indirizzo di posta certificata, che però non risulta nell’elenco presente sul sito IPA.
Ovvero non inserito fra gli indirizzi ufficiali della Pubblica Amministrazione, registrati sul portale dell’Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.
SI tratta del sito web gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale, su cui sono presenti gli elenchi pubblici di fiducia con tutti i domini digitali degli Enti Pubblici, indirizzi di posta certificata che devono essere utilizzati per comunicazioni e invio di documenti con valore legale dalle Pubbliche Amministrazioni.
Destinatari: non tutti possono ricevere notifiche sulla PEC
Per quanto riguarda invece la controparte, ovvero i destinatari occorre ricordare che non tutti possono ricevere notifiche sulla PEC. Possono farlo liberi professionisti iscritti ad un ordine e le imprese (o le società di imprese) poiché nell’iscrizione al registro è obbligatorio indicare un domicilio digitale.
Oppure tutti i soggetti in possesso di un indirizzo certificato che abbiano fatto esplicita domanda di essere inseriti nell’elenco INI-PEC, acronimo che sta per Indice Nazionale Indirizzi di Posta Certificata.
Tale indice è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, e funziona come una sorta di registro unico di trasparenza per tutti gli indirizzi di Posta Certificata di professionisti e imprese.
Tutte le comunicazioni che avvengono attraverso indirizzi PEC hanno dunque il valore di una raccomandata, con il vantaggio di essere immediate e sicure. Motivo per cui sempre più spesso anche Agenzia delle Entrate – Riscossione utilizza questo canale per la comunicazione e l’invio di atti ufficiali ai contribuenti.
Comunicazione con atto ufficiale da PEC non inserito in IPA? Atto nullo
Occorre davvero prestare attenzione perché in caso la comunicazione contenente atto ufficiale venga notificata da un indirizzo PEC non presente nell’elenco IPA risulta nullo e quindi assolutamente contestabile.
Attenzione, si parla di indirizzi PEC assolutamente regolari, non di caselle SPAM o fittizie, ma di veri e propri indirizzi di posta certificata. L’unico problema è che non sono registrati sul portale IPA.
Facciamo un esempio concreto, traendo spunto proprio da una delle decisioni delle Commissioni Tributarie Provinciali, in questo caso quella di Roma.
L’indirizzo mail PEC notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it non è quello ufficiale inserito nel registro IPA. Quello ufficiale è infatti protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it e dunque le comunicazioni ufficiali devono essere inviate da quest’ultimo.
Tale orientamento delle commissioni tributarie ci fa riflettere, una volta ancora, sull’importanza della Pec. Anche sul suo corretto utilizzo e sul controllo che occorre avere in relazione all’indirizzo del mittente quando riceviamo una comunicazione dalla PA.
Non solo per evitare di incappare in qualche virus, ma anche perché in questo modo è possibile da subito capire se l’atto che ci viene notificato è valido o nullo e quindi può essere contestato.
Per i nostri clienti abbiamo lanciato il servizio “La PEC con l’avvocato dentro”, un abbonamento per la gestione della tua casella di posta certificata. Un legale che legge la tua posta la traduce dal “legalese” e ti dà istruzioni sul da farsi.
Approfondisci alla pagina dedicata!