Premessa
Nell’ambito del panorama finanziario attuale – caratterizzato dalla sempre più crescente difficoltà per i debitori di far fronte ai propri debiti – sta prendendo sempre più diffusamente piede l’istituto del “saldo e stralcio”, quale strumento finalizzato alla risoluzione stragiudiziale della controversia tra debitore e banca.
Il saldo e stralcio
Il c.d. saldo e stralcio non è nient’altro che l’accordo tra debitore ed istituto di credito, mediante il quale il debitore si impegna a versare all’istituto un importo di denaro, spesso sensibilmente inferiore a quanto effettivamente dovuto, al fine di regolarizzare la propria esposizione debitoria.
L’operazione comporta vantaggi per entrambe le parti:
- per il debitore la possibilità di liberarsi dei propri debiti corrispondendo un importo generalmente molto più basso rispetto a quanto nominalmente dovuto;
- per il creditore la possibilità di ottenere subito una somma di denaro che gli consenta, almeno in parte di soddisfare la propria ragione di credito, evitando così di incardinare lunghe e costose procedure finalizzate al recupero forzato.
Gli effetti del pagamento a saldo e stralcio sulla segnalazione quale “cattivo pagatore” nelle banche dati
Una volta effettuato il pagamento a saldo a stralcio il debito si estingue nei confronti dell’Istituto creditore ed il debitore può considerarsi definitivamente liberato.
Tuttavia all’estinzione del debito non consegue l’automatica cancellazione dei dati personali del debitore, precedentemente segnalato quale cattivo pagatore, dalle principali banche dati dei sistemi di informazione creditizia (quali Centrale Rischi e CRIF).
La Circolare Banca d’Italia n. 139 del 1991 prevede infatti che, in seguito al pagamento, la segnalazione in Centrale Rischi resti visibile agli intermediari per gli ultimi 36 mesi dalla regolarizzazione della posizione, intesa come pagamento in un’unica soluzione dell’importo concordato o pagamento dell’ultima rata nell’ipotesi di dilazione di pagamento.
Analogamente il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 gennaio 2021 prevede la permanenza della segnalazione negativa in CRIF per 24 mesi dalla regolarizzazione del pagamento, anche in tal caso da intendersi come versamento in un’unica soluzione dell’importo concordato o pagamento dell’ultima rata nell’ipotesi di piano rateale [1].
È tuttavia obbligo dell’intermediario procedere ad aggiornare la posizione segnalando l’intervenuta regolarizzazione del debito a seguito di accordo a saldo e stralcio [2].
Decorso il termine prescritto la cancellazione del nominativo avverrà in automatico e lo stesso non sarà più visibile .
La liberatoria e l’accesso a nuovo credito
Il permanere della segnalazione non preclude tuttavia al debitore, che ha estinto il proprio debito, la possibilità di accedere a nuovo credito avendo egli diritto, ai sensi dell’art. 1199 c.c., ad ottenere dall’Istituto di credito, una volta soddisfatto, una liberatoria in cui si attesti il raggiungimento dell’accordo a saldo e stralcio, l’importo concordato e l’effettivo pagamento.
Tale documento si pone quale elemento fondamentale per il debitore che abbia necessità di accedere nuovamente al credito e si trovi di fatto impossibilitato a farlo per il permanere della segnalazione nei sistemi informativi creditizi proprio perché attesta la “regolarità” della posizione del debitore nei confronti della Banca che ha provveduto alla sua segnalazione.
Conclusioni
In conclusione può affermarsi che il pagamento a “saldo e stralcio” di un debito non comporta l’immediata cancellazione del nominativo del debitore, precedentemente segnalato, dalle banche dati.
La cancellazione avverrà in automatico allo scadere dei tempi previsti dalla normativa di riferimento (36 mesi per la CR – 24 mesi per la CRIF).
Il debitore ha tuttavia diritto ad ottenere una liberatoria dall’Istituto di Credito che ha ricevuto il pagamento a “saldo e stralcio” al fine di poter ottenere, nelle more della cancellazione prevista ex lege, la concessione di nuovo credito.
[1] In tal senso si veda ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 7263 del 6 maggio 2022.
[2] V., sul punto, ABF, Collegio di Roma, decisione n. 4383 del 14 marzo 2022.