La vicenda
Il contribuente gestisce una casa vacanza registrata sul portale Airbnb. Roma Capitale contesta l’omesso pagamento della tassa di soggiorno e, su tali presupposti, notifica l’avviso di accertamento.
Il processo
Il contribuente impugna l’avviso di accertamento contestando la debenza della tassa di soggiorno, deducendo il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e, specificamente, l’accertamento con metodo induttivo della presunta violazione tributaria.
Roma Capitale resiste in giudizio deducendo la correttezza del suo operato e, in particolare, l’esatta motivazione dell’avviso di accertamento.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado (sentenza 19 luglio 2024 n. 9805) ha accolto il ricorso del contribuente.
Le questioni di diritto
Il Giudice tributario, nell’accogliere il ricorso, ha riconosciuto la sussistenza del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento evidenziando, in particolare, che la motivazione dell’atto si basa solo sul dato numerico dei pernotti dichiarati dal contribuente e di quelli risultanti ad Agenzia delle Entrate, senza l’indicazione delle banche dati da cui sono tratte le risultanze relative all’immobile gestito dal contribuente.
La Corte di 1^ grado si sofferma sulla violazione dell’art. 2697 cc e sulla inversione dell’onere della prova alla luce della novella introdotta dalla Legge 130/2022 di riforma al D.Lgs 546/1992, stabilendo che è onere dell’amministrazione fornire la prova delle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio.
Roma Capitale ha effettuato il calcolo della differenza a debito della tassa di soggiorno ricorrendo al metodo induttivo, facendo un vago riferimento alla “dichiarazione presentata”, senza indicare l’anno di imposta a in contestazione, per poi determinare la differenza a debito in maniera meramente indiziaria.
Nel caso in questione, non sussistono i presupposti previsti dalla legge per l’accertamento delle violazioni con metodo induttivo in quanto non si è in presenza di una dichiarazione omessa, infedele o incompleta anche alla luce del fatto che l’istante ha dichiarato un imponibile pari al numero dei pernotti registrati nella struttura ricettiva.
Non si è in presenza nemmeno di una grave incongruenza tra la dichiarazione e la realtà effettiva in quanto l’onere di versare direttamente la tassa a Roma Capitale grava esclusivamente sull’intermediario “Airbnb”.
Conclusioni
La sentenza in commento conferma il principio fondamentale alla base di tutti gli atti che provengono dalla Pubblica Amministrazione e cioè l’obbligo di motivazione così come disciplinato in via generale dall’art. 3 Legge 241/1990 e dall’art. 7 legge 212/2000 per lo specifico ambito tributario.