Vi è mai capitato di ricevere una cartella esattoriale per mancato versamento dell’Iva? Se sì, sappiate che non siete affatto un caso isolato: purtroppo capita con una certa frequenza, specialmente tra i liberi professionisti e le piccole aziende. Cerchiamo di comprendere come è lecito reagire nel caso la busta indesiderata faccia capolino nella nostra casella di posta. Si tratta di un caso abbastanza delicato: per maggiore chiarezza, procediamo per punti.
1) Iva: come e quando si versa.
Ripassiamo le basi. L’Iva va versata periodicamente attraverso il modello F24, esclusivamente per via telematica (possiamo pensarci direttamente noi oppure il nostro commercialista). La periodicità dei versamenti dipende dal tipo di attività e dal volume d’affari: può essere mensile o trimestrale. Per maggiori approfondimenti è possibile consultare direttamente la pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
2) Notifica cartella esattoriale per mancato pagamento Iva
Se abbiamo mancato di attenerci alle regole del punto 1, ci arriverà una cartella esattoriale per mancato versamento Iva. La cartella esattoriale può essere preceduta da un avviso bonario con cui l’Agenzia delle Entrate comunica l’accertamento, oppure no; spesso, in seguito a controlli sulla dichiarazione dei redditi, il Fisco invia direttamente la cartella esattoriale. Tuttavia, il procedimento corretto richiederebbe sempre di inviare prima l’avviso di accertamento, tranne in presenza di vizi macroscopici, in cui l’inadempienza del contribuente è talmente palese da non necessitare di ulteriori approfondimenti. In tutti gli altri casi però, è nostro diritto essere informati dell’accertamento in corso prima che arrivi la cartella esattoriale, in modo che ci venga data la possibilità di preparare un contraddittorio. Lo scorso anno la Cassazione, con la sentenza n. 5394/16 del 18.03.2016, ha dichiarato la nullità della cartella che non è stata preceduta da avviso bonario. Questo è dunque il primo dettaglio a cui fare attenzione se consideriamo di impugnare una cartella esattoriale per mancato pagamento Iva.
3) Decadenza della cartella esattoriale
L’Agenzia delle Entrate ha tempistiche definite per l’invio delle cartelle esattoriali: l’agente della riscossione (che prima era Equitalia, oggi è Agenzia delle Entrate-Riscossione) deve notificare la cartella esattoriale entro termini precisi che variano a seconda dei seguenti casi:
- per le somme dovute in seguito a semplici accertamenti d’ufficio, entro il secondo anno dalla presentazione della dichiarazione.
- per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione (prevista dall’articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) la notifica deve arrivare entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione dei redditi che è stata oggetto di controllo;
- per le somme che risultano dovute a seguito di un controllo formale (come prevede l’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973) la notifica può arrivare entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione dei redditi che è stata oggetto di controllo;
- stessa tempistica (entro il quarto anno dalla dichiarazione) per le somme dovute a seguito di scomputo degli acconti e applicazione delle imposte ai non residenti (ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico del DPR del 22 dicembre 1986, n. 917);
Se la cartella esattoriale non viene notificata entro questi termini decade automaticamente; quindi, attenzione alla data!
4) Prescrizione delle cartelle esattoriali per mancato pagamento Iva
Anche le cartelle esattoriali per mancato versamento dell’Iva possono cadere in prescrizione. Dopo quanto tempo? Questo + un punto considerato a lungo controverso: non esiste infatti una norma che regolamenti chiaramente i termini di prescrizione dei tributi erariali, categoria in cui rientra l’Iva. Di conseguenza, si scontravano due diverse correnti di pensiero:
- la prima, maggiormente seguita, fissava un termine di 10 anni, attenendosi all’Art. 2946 del Codice Civile secondo cui “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. In questo caso non c’è una legge che dispone diversamente, quindi apparrebbe logico applicare il criterio generale dei 10 anni;
- la seconda corrente, però, ricordava che sempre il Codice Civile, all’Art. 2948, prevede un termine di 5 anni per tutti i pagamenti che devono essere effettuati periodicamente una volta l’anno o in termini inferiori all’anno (ad esempio, l’Irpef).
Di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è espressa in favore dell’applicazione generale del termine quinquennale (sentenza 17 novembre 2016, n. 23397).
Quindi, tutto è bene quel che finisce bene?
Non proprio: il Consiglio dei Ministri ha infatti inserito nella bozza della Legge di Stabilità 2018 una norma diretta a fissare la prescrizione in dieci anni, addirittura retroattivamente (in questo articolo tutti i dettagli). Insomma, il lieto fine di questa vicenda sembra ancora lontano. È bene esserne consapevoli quando si decide di impugnare una cartella esattoriale per mancato pagamento d’Iva. L’unico modo per stare tranquilli, infatti, è ottenere una sentenza. E in questi casi, è sempre opportuno affidarsi a un professionista in grado di effettuare un “check up preventivo” della nostra “salute fiscale” per essere certi che sia tutto in regola.
Hai altri dubbi e ti piacerebbe approfondire? Contattaci: insieme troveremo la soluzione migliore per l’impugnazione di cartelle esattoriali Iva.