Di Umberto Morera e Mauro Longo
(articolo pubblicato per la prima volta su Banca, borsa e titoli di credito, 1999, p. 426)
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Il pignoramento del « credito » verso la banca: una precisazione. – 3. L’oggetto del pignoramento: l’estensione del vincolo. – 4. (Segue): il caso del c.d. «margine disponibile». – 5. (Segue): il caso dell’assegno circolare e dell’assegno bancario. – 6. (Segue): il caso del libretto di deposito. – 7. (Segue): il caso delle operazioni« pronti contro termine». – 8. (Segue): le variazioni nel rapporto tra banca e cliente esecutato intervenute tra la notifica del pignoramento e la dichiarazione. 9. (Segue): il caso dei rapporti cointestati. – 10. Il problema dell’estinzione per compensazione del credito pignorato. – 11. Il problema della data del pignoramento. – 12. Il problema dell’assegno bancario pervenuto con data di emissione precedente alla notifica del pignoramento. – 13. I difetti soggettivi della dichiarazione. – 14. La revocabilità della dichiarazione. – 15. La responsabilità della banca per dichiarazione omessa od inesatta. – 16. Il problema del luogo dell’esecuzione.
1.- Premessa. È agevole rilevare come l’istituto del pignoramento presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c., pur manifestando un rilevante impatto nell’àmbito dell’attività bancaria, registri un marcato disinteresse da parte dei cultori del diritto bancario, tanto costante quanto inspiegabile; così come, del resto, gli studi processualistici che hanno affrontato fanditus la peculiare figura del pignoramento presso terzi nel processo esecutivo abbiano pressoché ignorato l’analisi delle particolari implicazioni nel settore bancario. Scopo del presente scritto è quello di tentare un approfondimento della ridetta tematica attraverso una rassegna dei principali aspetti problematici che possono presentarsi nell’ipotesi in cui la banca assuma la veste di « terzo pignorato ».
2.- Il pignoramento del « credito » verso la banca: una precisazione. Com’è noto, il pignoramento presso terzi è previsto dalla legge per l’eventualità che l’espropriazione abbia ad oggetto« crediti del debitore verso terzi » ovvero « cose del debitore che sono in possesso di terzi » (art. 543, comma 1°, c.p.c.). Deve innanzitutto rilevarsi come l’approccio tradizionale ed assolutamente consolidato, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, sia stato e sia tuttora – almeno in relazione ai rapporti afferenti la raccolta, e quindi al primo, possibile oggetto di pignoramento (cioè i crediti del debitore; per le cose, e quindi per i rapporti di deposito di beni, v. infra) – quello di considerare in ogni caso (ed ogni tempo) la banca quale tipico debitor debitoris. Più esattamente, vi è la diffusa tendenza a valutare comunque e sempre la posizione della banca come posizione in sé «debitoria». In realtà tale visione sconta il difetto di non considerare che, all’interno dei rapporti di deposito bancario (di denaro), la banca diviene debitrice del cliente esecutato, ed ha poi il dovere di adempiere l’obbligazione pecuniaria, soltanto a seguito della scadenza dell’eventuale termine, ovvero a seguito di una specifica richiesta del depositante (arg. ex art. 1834 e.e.); prima di tal momento non potendo la banca, a ben vedere, rivestire la qualifica di debitor debitoris [1]. Né, peraltro, tale conclusione potrebbe trovare smentita alla luce della lettera dell’art. 1852 c.c., ove è stabilito che il cliente correntista « può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito», riferendosi all’evidenza tale espressione ad un concetto squisitamente contabile, connesso al saldo del conto, come del resto autorevolmente è stato chiarito [2]. E se quanto sopra rilevato ha un suo fondamento, è allora giocoforza riconoscere la possibilità stessa del creditore procedente di intentare un’ espropriazione presso terzi – la quale, lo ricordiamo ancora, può avere ad oggetto soltanto crediti (o cose) del debitore – esclusivamente se si ricostruisce la sua azione come azione lato sensu surrogatoria [3], ovvero, in alternativa, come strumento per realizzare una « cessione forzata del credito» [4]. In entrambi i casi, difatti, è proprio l’iniziativa del soggetto pignorante che finisce per rappresentare quella richiesta, costituente, come visto, il necessario elemento che vale a « costituire » la posizione debitoria in capo alla banca pignorata.
3.- L’oggetto del pignoramento: l’estensione del vincolo. In relazione al pignoramento del credito del cliente verso la banca, è in primo luogo necessario focalizzare con esattezza i limiti del vincolo, cioè, in definitiva, l’oggetto del pignoramento stesso. La costante giurisprudenza di merito [5], recentemente suffragata anche da una pronuncia in sede di legittimità [6], afferma che oggetto del pignoramento deve considerarsi l’intera somma di cui il terzo risulta a debito, e non già la quota di essa pari al credito per il quale il soggetto pignorante ha agito in via esecutiva [7]. Ed è evidente come l’applicazione di tale principio finisca per comportare (ex art. 546 c.p.c.) l’indisponibilità dell’intera somma di cui il terzo- banca risulti a debito, indipendentemente dall’entità del pignoramento; poi con conseguenze operative di rilevantissimo momento, atteso che atteso che anche per la soddisfazione di un credito del tutto trascurabile (ad esempio: 10) la banca sarebbe tenuta ad immobilizzare l’intero rapporto con il cliente-debitore, magari per un importo del tutto considerevole (ad esempio: 1000). Ma tale soluzione-che, in nome di una presunta tutela degli eventuali altri creditori possibili intervenienti sulla quota eccedente il credito azionato, finisce per introdurre una sorta di garanzia para-concorsuale nell’esecuzione individuale – non pare assolutamente accettabile. Ora, ed al di là dell’incongruenza delle ridette ragioni poste alla base dell’indirizzo criticato, non solo la legge non prevede in alcun caso l’estensione del pignoramento all’intera somma di cui il terzo pignorato risulti a debito, ma addirittura fornisce adeguati strumenti al soggetto esecutato per riequilibrare la propria posizione rispetto a quella del creditore pignorante. Se difatti l’ordinamento non proibisce certo al creditore di richiedere il pignoramento di beni il cui valore supera il credito per cui si procede [8], è però altrettanto vero che consente al debitore di instare per la riduzione del pignoramento ritenuto eccessivo (e cfr. art. 496 c.p.c.): il che ci pare dimostri chiaramente come il legislatore abbia inteso, in principio, tutelare il soggetto pignorato da eventuali eccessi “quantitativi” del pignoramento. Senza poi contare che – se si tengono nella dovuta considerazione i rilievi effettuati nel precedente paragrafo – l’indisponibilità dell’intera somma contabilizzata a debito dalla banca deve considerarsi in principio inanunissibile per effetto della configurabilità di un rapporto di credito in capo al cliente solo limitatamente alla somma indicata nell’atto di pignoramento: e ciò per l’evidente ragione che l’iniziativa del creditore (e v. retro, par. 2, in fine) costituisce, essa, presupposto per il sorgere del credito. Ecco allora, ed in applicazione di tali criteri (che, peraltro, evidenziano tracce del principio dispositivo nel processo esecutivo), che a nostro avviso l’indisponibilità del rapporto intercorrente tra banca e cliente, piuttosto che essere considerata sull’intera somma, andrà correttamente limitata all’entità dell’importo pignorato. Soltanto ove quest’ultima fosse riferita genericamente alla totalità dei rapporti fra terzo e debitore, il blocco di questi ultimi potrebbe allora ritenersi integrale (salva, come già detto, la possibilità per il debitore di esperire il procedimento di riduzione del pignoramento [9]). Quanto sopra, beninteso, non incidendo sulla diversa problematica relativa alla “misura” della dichiarazione (e v. infra).
4.– (Segue): il caso del c.d. “margine disponibile”. Sempre relativamente all’oggetto del pignoramento, si deve inoltre rilevare come questo non possa in alcun caso ricomprendere il c.d. margine disponibile, cioè la quota di disponibilità ancora utilizzabile dall’affidato nei rapporti di apertura di credito. In effetti, a ben vedere, il margine disponibile non rappresenta un vero e proprio credito del cliente nei confronti della banca: tale quota di disponibilità trasformandosi in credito dell’affidato soltanto nel momento in cui questi va a richiedere alla banca l’utilizzo delle somme che la stessa si è obbligata a tenere a disposizione ai sensi dell’art. 1842 c.c. [10].
5.- (Segue): il caso dell’assegno circolare e dell’assegno bancario. Per il caso di credito incorporato in un assegno circolare, il pignoramento va senz’altro eseguito presso il debitore esecutato, prenditore o giratario del titolo che sia, attraverso l’apprensione materiale del titolo: l’art. 1997 c.c. dispone infatti chiaramente che il pignoramento del diritto menzionato in un titolo di credito non ha effetto se non si attua sul titolo stesso. La giurisprudenza ne ha poi tratto la conseguenza che, se non è attuato direttamente sul titolo, il pignoramento risulta affetto da nullità radicale ed insanabile, la quale peraltro potrà essere denunciata dal debitore attraverso l’opposizione agli atti esecutivi [11]. Veniamo ora al caso dell’assegno bancario che sia stato consegnato per 1′ incasso dal cliente (debitore esecutato) alla banca (terzo pignorato) [12]. Nulla questio, all’evidenza, qualora la notifica del pignoramento intervenga in un momento successivo all’ adempimento dello specifico mandato, quando cioè la banca abbia già eseguito il suo incarico, rendendo quindi disponibile sul conto del cliente la provvista in precedenza solo contabilmente accreditata: la banca, in questo caso, è certamente terzo pignorabile, indipendentemente poi, e beninteso, dalla valuta riconosciuta al cliente. Se non nella soluzione, senz’altro diverso concettualmente è il caso in cui la notifica del pignoramento intervenga in un momento precedente all’esecuzione del mandato all’incasso; ipotesi, questa, in merito alla quale occorre comunque, per miglior chiarezza, operare un distinguo. Nel caso in cui la banca abbia solo contabilmente accreditato l’importo del titolo sul conto del cliente debitore esecutato, v’è da dire che, se è senz’altro vero che la somma accreditata sul conto – rappresentando una mera “appostazione” – è di per sé impignorabile (non rappresentando certo essa un credito del cliente verso la banca), è altresì indiscutibile che Io stesso cliente vanti un vero e proprio credito di restituzione nei confronti dell’azienda bancaria, pur condizionato all’effettivo pagamento del titolo da parte della trattaria [13]. E nel diverso caso in cui il cliente sia titolare di un rapporto di affidamento legittimante lo stesso all’utilizzo, o meno, degli importi degli assegni accreditati sul conto prima del loro incasso [14], la soluzione non muta. Se certamente conservano valore tutte le considerazioni già svolte al paragrafo precedente relativamente all’impignorabilità del fido (rectius: del margine disponibile), appare altrettanto certa la pignorabilità, stante, anche in tal caso, la sussistenza del ridetto credito (condizionato) di restituzione nei confronti dell’azienda bancaria [15].
6.- (Segue): il caso del libretto di deposito. Nel caso di libretto di deposito nominativo non dovrebbero sorgere particolari problemi: potendo ben valere tutte le considerazioni svolte in precedenza. Difatti, pur non potendo configurare in capo al depositante (debitore esecutato) una posizione creditoria stricto sensu nei confronti della banca (posizione che sorgerà, come già rilevato, solo a seguito della scadenza dell’eventuale termine, ovvero al momento della richiesta di prelievo del depositante), sarà ben possibile configurare un’iniziativa esecutiva del creditore, determinante poi (essa) l’insorgenza del rapporto debito-credito tra banca e depositante [16]. Necessariamente incerta, invece, la soluzione nell’ipotesi di libretto al portatore, figura di cui ancora si discute, com’è noto, se debba o meno essere inquadrata nell’ ambito dei titoli di credito. E se si opta per quest’ultima soluzione [17] è allora evidente che risulterà anche inammissibile l’esecuzione nelle forme del pignoramento di crediti presso terzi (v. l’art. 1997 e.e. e, retro, il precedente paragrafo) [18].
7.- (Segue): il caso delle operazioni “pronti contro termine”. Nel caso di operazioni “pronti contro termine” di titoli [19] può verificarsi che alla banca venga notificato un pignoramento presso terzi nell’intervallo di tempo intercorrente tra il perfezionamento del contratto “a termine” e la scadenza del termine. Per individuare la corretta condotta della banca nel rendere la dichiarazione, occorre tenere distinte le due ipotesi in concreto configurabili. Da un lato, il caso in cui il termine sia stato dalle parti espressamente previsto (ovvero sia configurabile interpretativamente) soltanto quale termine di adempimento (delle obbligazioni di pagamento del prezzo [e di consegna dei titoli]); dall’ altro, il caso in cui il termine sia da interpretarsi, oltre che come termine di adempimento, anche quale termine di efficacia [20]. Nel primo caso, l’effetto reale – il trasferimento della proprietà- si produce al momento dell’accordo; mentre viene posposto ad un momento successivo l’adempimento dell’obbligazione. Nel secondo caso, l’effetto reale si produce invece in un momento successivo rispetto all’accordo; così come anche viene posposto ad un momento successivo l’adempimento dell’obbligazione. Ora, nel primo caso, in ipotesi di pignoramento presso la banca, in sede di dichiarazione dovrà essere dichiarato solo il credito del cliente al pagamento del prezzo; mentre nel secondo caso dovrebbe in principio essere dichiarata l’esistenza dei titoli (presumibilmente immessi in un dossier a nome del cliente), nonché il credito del cliente al pagamento del prezzo; avendo comunque cura di evidenziare al giudice che il possesso dei titoli ed il credito del cliente “derivano” dallo stesso rapporto giuridico (di pronti contro termine).
8.- (Segue): le variazioni nel rapporto tra banca e cliente esecutato intervenute tra la notifica del pignoramento e la dichiarazione. Tra il momento della notifica dell’atto di pignoramento e quello, successivo, dell’udienza di dichiarazione, intercorre sempre un lasso di tempo nell’ambito del quale possono verificarsi modificazioni, anche significative, del rapporto pignorato [21]. Limitandoci a considerare quelle modificazioni che comportino un incremento della posizione “debitoria” della banca (le altre, qualora intervengano, dovendo all’evidenza considerarsi illegittime o, meglio, inopponibili al pignorante), deve ritenersi che queste soggiacciano in toto al vincolo pignoratizio. Ora, per quanto concerne gli interessi maturati tra il momento del pignoramento e quello della dichiarazione (rectius: assegnazione) l’art. 2912 c.c. non lascia spazio a dubbi di sorta: secondo tale disposizione il vincolo pignoratizio si estende infatti anche ai frutti maturandi [22]. Meno evidente è invece l’estensione del vincolo pignoratizio per quanto concerne gli importi oggetto di rimesse dirette, gli importi accreditati sul conto e corrispondenti agli assegni negoziati sullo stesso (e v. retro par. 5), le somme portate da bonifici medio tempore ricevuti da terzi, ed ogni altro incremento del quantum pignorato; incrementi rispetto ai quali, in assenza di un preciso riferimento normativo, potrebbe dubitarsi di una loro ricomprensione nell’ ambito del pignoramento. A favore di tale soluzione depongono però considerazioni fondate su elementi di carattere sia esegetico che sistematico. Sul piano letterale, può innanzitutto rilevarsi come l’art. 547, comma I, c.p.c. richieda che il terzo evidenzi, al momento della dichiarazione, “di quali somme è debitore”, con ciò, ci sembra, ben rimarcando il momento rilevante ai fini dell’individuazione del credito (pignorato). Se il legislatore avesse voluto riferire il contenuto della dichiarazione al (credito sussistente al) momento della notifica del pignoramento, ben avrebbe potuto richiedere che il terzo evidenziasse “di quali somme era debitore (al tempo della notifica del pignoramento)” [23]. Venendo al più rilevante piano sistematico, occorre in principio constatare una marcata peculiarità dello speciale processo esecutivo in commento, almeno rispetto agli altri tipi di espropriazione. Gli è difatti che nell’ espropriazione presso terzi il momento del pignoramento non produce soltanto il consueto effetto di “blocco” dei beni che si assoggettano ad espropriazione (cfr. art. 492, comma 1°, c.p.c.), né rileva quale momento (definitivamente) condizionante il debitore esecutato: assume una ben differente e più ampia portata, sol che si consideri, nella sua giusta prospettiva, l’aspetto – invero centrale – della necessaria “responsabilizzazione” del terzo circa le vicende del rapporto intercorrente tra creditore (procedente) e debitore ( esecutato ). In altri termini, e più chiaramente, nel procedimento esecutivo presso terzi, caratterizzato dalla coppia pignoramento-dichiarazione, l’accento di tutta la vicenda esecutiva non è (sol) tanto, com’è invece di solito, portato sui cespiti oggetto di espropriazione, quanto piuttosto – e peculiarmente appunto – sull’ammontare del debito per cui si è proceduto. Cosicché, in definitiva, nella vicenda che interessa, il terzo, per effetto del pignoramento, non è soltanto custode dei cespiti pignorati (cose o crediti) esistenti al momento della notifica ex art. 543, comma 1°, c.p.c., bensì, dovendo sempre avere presente il credito per cui si procede esecutivamente, andrà ad assumere la veste di effettivo ausiliario di giustizia (quasi di “collaboratore” del creditore procedente), attento quindi a non disperdere gli eventuali, sopravvenuti, incrementi della sua posizione “debitoria” verso I’ esecutato. Ecco allora che, in questa prospettiva, il terzo, al momento della notifica del pignoramento, ben potrebbe non essere nemmeno debitor debitoris, ovvero potrebbe anche essere, addirittura, in posizione di “creditore” dell’ esecutato (e si pensi, in campo bancario, ad un conto esposto per effetto di utilizzi della disponibilità), ma non per questo il terzo sarebbe esonerato dal prestare ogni attenzione alle possibili vicende successive che potrebbero condurre (beninteso nei limiti del debito per cui si procede) ad una sua dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c .. In definitiva, è nostra convinta opinione [24] che ogni somma portata da un incremento della posizione “debitoria” della banca, successivo alla notificazione dell’atto di pignoramento e nei limiti dello stesso (v. retro, par. 3), debba essere considerata oggetto di pignoramento, di custodia da parte della banca, di dichiarazione, nonché, conseguentemente, indisponibile per il cliente esecutato.
9.- (segue): il caso dei rapporti cointestati. Ove il debitore esecutato intrattenga con la banca un rapporto cointestato con altri soggetti, si pone ali’ evidenza il problema di individuare la quota su cui viene ad incidere il vincolo pignoratizio. Vi è subito da rilevare come in materia, ed al di là poi dei diversi percorsi argomentativi (comunemente fondati sull’art. 1854 e.e. e, più in generale, sugli artt. 1101 e 1298 e.e.), la posizione dei cointestatari di un rapporto di deposito venga tendenzialmente ricostruita in termini di presunta uguaglianza delle quote-parti [25]. Ciò nonostante, e nella particolare prospettiva che interessa, pur non negando la validità delle suddette impostazioni, appare opportuno ritenere non limitata l’efficacia del pignoramento alla quota-parte di presunta pertinenza dell’esecutato, considerandola invece estesa all’intero (ed ovviamente, sempre nei limiti evidenziati al precedente par. 3). Tale soluzione, di certo piuttosto rigorosa per il cointestatario non pignorato, oltre ad essere in concreto più tutelante per la banca, appare pienamente giustificata dall’esigenza, di natura anche sostanziale, di consentire una puntuale verifica, nell’ambito di un giudizio di accertamento (art. 548 c.p.c.) e nel contraddittorio quindi di tutte le parti interessate (creditore, debitore ed altri cointestatari), dell’esatta consistenza della quota di effettiva pertinenza del debitore esecutato; senza pertanto l’imposizione aprioristica di (potenzialmente incongrue) logiche presuntive. Nelle ipotesi considerate, il pignoramento dovrebbe quindi comportare l’indisponibilità di tutte quelle somme che risultano depositate in regime di contitolarità.
10.- Il problema dell’estinzione per compensazione del credito pignorato. Nell’ipotesi in cui il terzo pignorato sia una banca, è molto frequente che la stessa intrattenga distinti rapporti con il cliente debitore esecutato; essendo così ben possibile che tra i suddetti soggetti maturino reciproci crediti, tali poi da poter essere estinti per compensazione (totale o parziale) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1241 ss. c.c. (e cfr. anche l’art. 1853 c.c.)[26]. Nulla quaestio nell’ipotesi in cui la compensazione si verifichi, si perfezioni, produca i suoi effetti estintivi (e v. infra nel testo), prima della notificazione dell’atto di pignoramento. È del tutto evidente come, in tal caso, la dichiarazione debba essere (totalmente o parzialmente) negativa. Più complesso è invece il caso in cui gli effetti estintivi della compensazione non si siano ancora verificati al momento della notifica dell’atto di pignoramento. Una corretta impostazione del problema deve necessariamente prendere le mosse dall’art. 2917 e.e., ove è disposto che “se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione”. Ed alla luce di tale norma, le questioni da risolvere sono ali’ evidenza due, tra loro poi collegate: una prima, relativa all’individuazione del momento in cui può dirsi perfezionato il “pignoramento”; una seconda, relativa invece all’individuazione dell’esatto momento in cui può considerarsi “estinto” il credito per compensazione. In merito alla prima tematica, appare senz’altro congruo ritenere operativo il vincolo di inefficacia di cui ali’ art. 2917 e.e. sin dal momento della notifica dell’atto di pignoramento, così considerando lestinzione del debito opponibile al creditore soltanto se la stessa si sia verificata anteriormente alla notifica [27]. E se certamente è vero che il “pignoramento presso terzi”, valutato quale fattispecie a formazione progressiva, va a perfezionarsi non già con la semplice notifica dell’atto di pignoramento, bensì nel successivo momento in cui il terzo rende la dichiarazione prescritta dall’art. 547 c.p.c. (ovvero al momento del passaggio in giudicato della sentenza resa nel giudizio di accertamento) [28], sarebbe però sicuramente forzato utilizzare tale prospettiva per legittimare un sostanziale disimpegno del terzo pignorato, sino al punto da consentire allo stesso di estinguere le proprie obbligazioni nei confronti dell ‘esecutato in un’ottica, meramente egoistica, di recupero del credito. Lettura, questa, che, nel confermare la peculiarità del procedimento esecutivo in oggetto (e cfr. le considerazioni svolte retro, paragrafo otto), ci sembra peraltro l’unica pienamente in sintonia con la disposizione (art. 546 c.p.c.) che impone al terzo gli obblighi del custode sin “dal giorno in cui gli è notificato” l’atto di pignoramento. Rilevato quindi che il concetto di pignoramento cui fa riferimento l’art. 2917 c.c. deve ricondursi alla notifica dell’atto di pignoramento, veniamo alla seconda tematica, relativa all’ individuazione dell’esatto momento in cui può considerarsi “estinto” il credito per compensazione. Ora, è noto come da tempo, in argomento, sussistano distinte tendenze: a fronte dell’orientamento che ricollega l’effetto estintivo alla semplice coesistenza dei debiti [29], sta quella diversa teorica che fa invece dipendere l’effetto estintivo da un atto di volontà del debitore (dichiarazione di compensazione), costituente poi elemento integrativo della fattispecie legale, ovvero condizione legale della stessa [30]. Ed è chiaro che se, come crediamo più corretto ed aderente al dato normativo, si riconosce fondamento alla prima tesi, qualora la banca abbia chiuso i conti od i rapporti (da compensare) prima della notifica dell’atto di pignoramento, essa potrà ben considerare (già) perfezionata ed efficace la compensazione, con conseguente possibilità di rendere, all’udienza di cui all’art. 547 c.p.c., una dichiarazione negativa. Se viceversa dovesse accreditarsi la seconda teorica, alla banca, allora inibita ad una “dichiarazione” di compensazione, non resterebbe che rendere una dichiarazione che evidenzi il proprio debito (non estinto) nei confronti del cliente esecutato. Ma quest’ultima, come detto, è soluzione che non convince.
11.- Il problema della data del pignoramento. Come visto, gli effetti del pignoramento si producono dal momento della notificazione dell’atto previsto dall’art. 543 c.p.c .. Ora, nel caso in cui la parte interessata (creditore o terzo) non abbia richiesto all’ufficiale giudiziario di indicare nella relazione di notifica l’ora della stessa (cfr. art. 47, disp. att. c.p.c.), tali effetti dovrebbero intendersi estesi all’intera giornata. In principio, quindi, in mancanza dell’indicazione dell’ora del pignoramento, il terzo-banca non potrà considerare liberatorio (almeno nella prospettiva di cui ali’ art. 2917 e.e.) il pagamento di quanto dovuto al proprio cliente, colpito da pignoramento nella stessa giornata. In verità, tale rigorosa soluzione [31] lascia perplessi; almeno alla luce della comune esperienza propria del settore. Gli è difatti che – se si escludono le notifiche eseguite presso le dipendenze in cui sono radicati i rapporti tra banca e debitore esecutato e le ipotesi di banche monosportello (e v. infra par. 16) – molto spesso tra il giorno di notifica presso la sede, la direzione o gli uffici centrali della banca ed il giorno dell’effettiva conoscenza del pignoramento da parte dello sportello interessato trascorre un lasso temporale affatto trascurabile. Cosicché appare perlomeno incongruo pretendere l’osservanza, da parte della banca, degli obblighi di custodia derivanti dall’art. 546 c.p.c. nelle ipotesi in cui essa non è materialmente posta in condizione di adempiere agli obblighi stessi [32]. Perplessità poi confortate dalla lettura dell’art. 86, comma 5°, legge assegni, secondo cui “la notificazione del decreto [di ammortamento] non rende responsabile la banca qualora il pagamento del titolo venga effettuato presso uno stabilimento o un recapito al quale, per fatto non imputabile alla banca, non sia ancora pervenuta la notizia del decreto”; norma che induce a ritenere senz’altro dovuto, nella valutazione della responsabilità del custode-banca ed in relazione alle ipotesi considerate, un atteggiamento che tenda a stemperare eccessivi rigori formalistici.
12.- Il problema dell’assegno bancario pervenuto con data di emissione precedente alla notifica del pignoramento. Veniamo ora ad un problema che l’esperienza pratica evidenzia abbastanza di frequente. Quid iuris se alla banca-terzo venga richiesto il pagamento di un assegno bancario recante una data di emissione anteriore alla notifica dell’atto di pignoramento? La suprema corte, confermando il principio dell’inefficacia degli atti solutori successivi alla notifica del pignoramento (ex art. 2917 c.c.: e cfr. supra, par. 10), ha di recente affermato la liberazione del terzo soltanto nel caso in cui anche il pagamento dell’assegno sia intervenuto prima della notifica dell’atto di pignoramento; dovendo – in caso contrario – ritenere l’estinzione dell’ obbligazione in opponibile al creditore procedente [33]. Tale soluzione, senz’altro rigorosa e di per sé sicuramente corretta, appare tuttavia temperabile, perlomeno in certe occasioni, alla luce dell’ultimo comma dell’art. 521 c.p.c .. Difatti, qualora alla banca terzo-custode appaiano elementi in virtù dei quali potrebbe con ogni probabilità ritenersi che l’assegno è stato effettivamente emesso in data anteriore alla notifica [34], appare congruo configurare la possibilità di effettuare il pagamento, richiedendo ai sensi dell’art. 521, ult. comma, c.p.c. una preventiva autorizzazione al giudice, chiamato a valutare il grado di attendibilità degli elementi (necessariamente certi e concordanti) che potrebbero configurare un’effettiva anteriorità dell’emissione del titolo rispetto alla notifica del pignoramento.
13 .- I difetti soggettivi della dichiarazione. Come si è visto, la dichiarazione del terzo costituisce elemento perfezionativo del processo di espropriazione presso terzi. In caso di dichiarazione omessa o negativa, l’espropriazione si perfeziona invece con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce l’eventuale giudizio di accertamento introdotto a mente dell’art. 548 c.p.c .. La giurisprudenza ha peraltro avuto modo di precisare come la dichiarazione che non sia resa dal terzo, ovvero da un suo mandatario speciale, debba ritenersi invalida e pertanto inidonea a perfezionare la fattispecie [35]. E che tale dichiarazione invalida non possa poi essere sanata attraverso una ratifica, appare certo: giacché, trattandosi di atto processuale, non può in alcun modo farsi riferimento alle norme che regolano gli atti negoziali compiuti dal falsus procurator. Né, per altro verso, potrà applicarsi la disciplina dettata dalla legge per la costituzione in giudizio del rappresentante carente del relativo potere (art. 182 c.p.c.), giacché il terzo non è “parte” del processo esecutivo [36].
14.- La revocabilità della dichiarazione. È noto come la prevalente giurisprudenza tenda a ricondurre la dichiarazione del terzo nell’ambito dell’istituto della confessione, seppur poi variamente adattando tale istituto alla particolare configurazione dell’espropriazione presso terzi [37]. Tale orientamento non appare tuttavia pienamente condivisibile. Ora- al di là della difficoltà di configurare nell’ ambito di un procedimento esecutivo una dichiarazione avente natura confessoria in senso proprio – se è vero, come appena detto, che il terzo non può assumere la qualità di “parte” nel processo de quo, risulta allora quanto meno forzato connotare la dichiarazione resa dallo stesso in termini che la legge riferisce esclusivamente ad un atto tipico della parte ( cfr. gli artt. 2730-2735 e.e., nonché gli artt. 228-232 c.p.c.) [38]. E se si deve proprio parlare di confessione, sarebbe comunque più preciso qualificare come confessione stragiudiziale la dichiarazione del terzo resa nel processo di espropriazione soltanto nel caso in cui, insorte contestazioni sulla dichiarazione stessa, il creditore procedente abbia introdotto il giudizio di accertamento, ed esclusivamente poi all’interno di tale ultimo giudizio, di cui il debitor debitoris è senz’altro “parte” a tutti gli effetti [39]. Ma in verità, nella fase innanzi al pretore, la dichiarazione del terzo non può essere sussunta nell’ ambito di alcuna precisa figura processuale. Essa, quale che ne sia il contenuto, possiede a ben vedere un’autonoma fisionomia, in quanto tipica di un determinato procedimento esecutivo, autonomia che mal si presta ad essere ricondotta sotto l’etichetta di altre e predeterminate figure giuridiche, e men che mai di figure che trovano appropriata collocazione solo nell’ ambito del processo di cognizione. Ebbene, la qualificazione di maggior aderenza è forse, se vogliamo, una “non-qualificazione”; con allora la constatazione che la dichiarazione del terzo costituisce un peculiare atto del processo esecutivo, idoneo a determinare una nuova situazione giuridica. In altre parole, e più chiaramente: il terzo, ottemperando all’ onere di rendere la dichiarazione, elargisce al creditore procedente soltanto materiale istruttorio per consentirgli la susseguente espropriazione [40]. E se quanto sopra è corretto, ne consegue, anche poi su un piano di sicura rilevanza pratica, che sino all’inizio dell’eventuale giudizio di accertamento, e nel caso in cui il creditore abbia ottenuto un differimento ad una successiva udienza, il terzo ben potrà revocare o correggere la propria dichiarazione anche oltre i limiti fissati dal citato art. 2732 c.c.; il che, fra l’altro, per il caso (invero raro) di dichiarazione (successivamente) negativa, farà insorgere lonere per il creditore procedente di dar corso al giudizio di accertamento.
15.- La responsabilità della banca per dichiarazione omessa od inesatta. Venendo ora alla responsabilità del terzo chiamato alla dichiarazione, può innanzitutto escludersi, almeno in principio, un profilo di responsabilità nel caso di mancata dichiarazione. Mentre infatti nell’ipotesi di dichiarazione inesatta il terzo vìola un preciso obbligo di verità che la legge gli impone (e v. infra), nel caso di mancata dichiarazione non pare in effetti potersi ravvisare alcuna violazione di obblighi legalmente sanzionati. L’unica “conseguenza” della mancata dichiarazione da parte del terzo è che lo stesso (il quale, si ricorda, non è “parte” del processo esecutivo) potrà subire un successivo giudizio diretto ali’ accertamento del credito: cosicché la mancata dichiarazione non potrà di per sé costituire comportamento antigiuridico produttivo dell’obbligo di risarcire eventuali danni in favore del creditore esecutante [41]; e ciò, beninteso, sempreché quest’ultimo non dimostri che la mancata dichiarazione sia ricollegabile ad una precisa volontà di ledere la soddisfazione dell’interesse creditorio. Venendo poi all’ipotesi di dichiarazione inesatta, dev’essere innanzitutto escluso che il terzo possa incorrere nella responsabilità processuale prevista dall’art. 96 c.p.c. Invero, se certamente il comune insegnamento riconduce la suddetta responsabilità nell’alveo dell’art. 2043 c.c., ciò tuttavia è accompagnato dalla precisazione che la previsione del citato art. 96 fa capo ad una particolare fattispecie di illecito extracontrattuale (il c.d. illecito processuale) caratterizzata dalla stretta connessione alla qualità di “parte” nel processo e perciò distinta dal generale illecito aquiliano [42]. Ne deriva quindi che la responsabilità del terzo per dichiarazioni inesatte dovrà essere necessariamente ricollegata al principio generale del neminem laedere [43]. Pertanto il terzo che, mediante una dichiarazione inesatta [44], ostacoli la soddisfazione dell’interesse del creditore, potrà senz’altro essere chiamato a rispondere dei danni sofferti dal creditore stesso ai sensi dell’art. 2043 e.e. [45]. In effetti, il terzo, nel momento in cui rende la dichiarazione, risulta assoggettato ad un preciso obbligo di sincerità e di imparzialità , affinché al giudice affluiscano elementi cognitivi certi e veritieri, idonei poi all’identificazione dei beni oggetto dell’espropriazione forzata. Ciò posto su di un piano generale e dei princìpi, appare adesso importante individuare i parametri nell’ ambito dei quali la dichiarazione del terzo-banca può essere considerata “inesatta”. Al riguardo, non può innanzitutto essere condivisa la posizione di chi ritiene addirittura che alla banca sia precluso rendere ogni sorta di dichiarazione, posto che “nel conflitto tra gli interessi che entrano in gioco – del creditore pignorante, del cliente debitore e del terzo pignorato banchiere – non può in alcun modo essere compresso l’interesse del cliente al rispetto del segreto bancario” [46]. Appare logico, equo, oltreché sistematicamente corretto, ritenere invece che la banca sia tenuta a rendere la dichiarazione nei limiti della somma pignorata, poi ovviamente comprensiva degli accessori. Con la conseguenza che, ove l’atto di pignoramento non indichi la somma da vincolare, il terzo-banca dovrà attenersi all’ entità del credito azionato, sempre maggiorato dei probabili oneri aggiuntivi. La soluzione che fissa al livello di credito pignorato l’entità della dichiarazione, seppur forse non eccessivamente in linea con il dettato letterale dell’art. 547 c.p.c. (giacché il terzo deve “specificare di quali cose o di quali somme è “debitore o si trova in possesso”; norma che effettivamente non sembra limitare alla concorrenza del compendio pignorato la dichiarazione del terzo), appare senz’altro rispettosa delle (generali) ragioni di riservatezza del dato patrimoniale conosciuto dalla banca in forza della propria attività professionale (segreto bancario; obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite professionalmente, ecc.), e dell’interesse del cliente esecutato a non vedere in qualche modo evidenziata, e quinili esponibile ad ulteriori possibili aggressioni da parte di terzi, la quota di patrimonio non pignorata [47]. Opinando in senso contrario, si finirebbe con il riconoscere alla dichiarazione del terzo una rilevanza per così dire “pubblicistica”, esterna alla singola procedura esecutiva ed in qualche modo rilevabile erga omnes [48]. A nostro avviso, quindi, la dichiarazione della banca la quale, in possesso o debitrice di beni o di somme dal valore eccedente la quota pignorata, si limiti ad evidenziare – poi nel sostanziale rispetto del principio desumibile dall’art. 517, comma I, c.p.c. – i beni o le somme nell’ àmbito di quest’ultima, non potrà in alcun caso considerarsi “inesatta” e, conseguentemente, non potrà dar luogo a responsabilità di sorta. Ovviamente, se la banca fosse in possesso di beni dal valore non oggettivamente determinabile (ad esempio: titoli azionari, non quotati, in deposito ed amministrazione) quanto appena detto non troverebbe applicazione. La banca, difatti, non potrebbe certo procedere ad una preventiva “stima” dei beni, limitandosi poi a dichiarare quella parte degli stessi rientrante nell’ammontare del credito in base al quale si procede al pignoramento: dovrà necessariamente rendere la dichiarazione per l’intero compendio dei beni posseduti. Senza allora il timore di violare alcun obbligo di riservatezza; qui all’evidenza l’interesse del cliente debitore cedendo di fronte all’interesse del creditore procedente. Venendo poi a diverso profilo, relativo questa volta a dichiarazioni definibili forse più “elusive” che “inesatte”, riterremmo senz’altro corretta la dichiarazione che il terzo-banca rendesse con l’aggiunta di elementi volti a rendere non immediatamente escutibile la posizione del debitore, purché, beninteso, tali elementi risultino soltanto “interni” al rapporto banca-cliente. In buona sostanza, ci pare che la banca sia legittimata a sollevare eccezioni nei confronti del creditore procedente, ma sempre e soltanto ancorando la sua dichiarazione ad eccezioni relative al rapporto che la lega al debitore esecutato [49], e non già a quello esistente fra quest’ultimo ed il creditore; mentre dovrà considerarsi “elusiva”, e come tale sanzionabile, la dichiarazione che sollevi eccezioni riservate al debitore esecutato (come, ad esempio, e tipicamente, quelle relative all’impignorabilità del credito). Ancora, e sotto ulteriore profilo, onde valutare l’esattezza della dichiarazione, va tenuto anche conto della norma di cui all’art. 550 c.p.c .. Il terzo-banca, ove si veda notificare ulteriori pignoramenti nel lasso di tempo che intercorre fra la notifica del primo e l’udienza di dichiarazione, dovrà rendere la dichiarazione anche con l’indicazione dei pignoramenti successivi. Da tale dichiarazione scaturirà quindi la riunione d’ufficio dei pignoramenti, così come previsto dal!’ art. 524 c.p.c. espressamente richiamato dal!’ art. 550 c.p.c .. A ben vedere, infatti, la mancata indicazione potrebbe far insorgere responsabilità nei confronti dei pignoranti successivi, i quali potrebbero veder mortificate, in un’ottica di par condicio, le loro ragioni creditorie dall’assegnazione al primo pignorante dell’intero compendio pignorato.
16.- Il problema del luogo dell’esecuzione. L’esperienza pratica conosce un ulteriore profilo problematico connesso al particolare pignoramento che interessa: quello relativo al luogo dell’ esecuzione. Si pongono in effetti spesso questioni circa la corretta individuazione del pretore competente ex art. 26, comma 2, c.p.c., nonché poi circa l’applicabilità della norma sul cumulo soggettivo di cui all’art. 33 c.p.c. Riguardo a quest’ultimo aspetto -nell’ipotesi, tutt’altro che infrequente, di pluralità di terzi pignorati-, ove si ritenesse applicabile l’art. 33 c.p.c., si dovrebbe concludere nel senso dell’ammissibilità dell'”accorpamento” della competenza territoriale di fronte ad un unico giudice dell’esecuzione, purché del luogo di residenza o sede di (almeno) uno dei terzi pignorati. Tale soluzione appare però senz’altro da escludere alla luce dell’inapplicabilità dell’art. 33 c.p.c. nei casi di competenza territoriale inderogabile; qual è appunto quella prevista dall’art. 26, comma 2°, c.p.c. per il pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 28 c.p.c .. Con la conseguenza, quindi, che in ipotesi di più terzi chiamati a rendere la dichiarazione, tra cui magari una banca, dovranno essere necessariamente instaurati dal creditore distinti procedimenti esecutivi, in ciascun (diverso) luogo di residenza o sede dei terzi. Quanto appena rilevato, conduce tra l’altro all’analisi del delicato problema – in ipotesi di terzo-banca non monocellulare – della corretta individuazione del competente giudice dell’esecuzione [50]. Ora, ragionando alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 2°, e 19, comma 1°, c.p.c., si deve concludere, almeno in principio, nel senso che la banca-terzo può essere legittimamente citata a rendere la dichiarazione indifferentemente innanzi al pretore del luogo ove essa “ha sede”, ovvero dei luoghi ove “ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio” [50 bis]. Tale conclusione, ineccepibile in un’ottica processualistica, deve giocoforza accettarsi anche nell’ottica sostanziale: con la consapevolezza che la banca dovrà allora essere in grado di monitorare in tempo reale i rapporti con tutta la sua clientela, anche periferica, bloccando poi in tempi ragionevoli (e v. le considerazioni di cui al precedente par. 11) [51] i rapporti eventualmente esistenti presso filiali diverse rispetto a quella (o quelle) ove è stata effettuata la notifica del pignoramento.
Note.
[1] Tale impostazione non sembra trovare, in verità, il conforto della Suprema Corte, secondo cui, nel deposito bancario di denaro, il diritto del depositante alla restituzione raffigura un diritto di credito che può essere esercitato in ogni momento; con quindi la configurazione, in capo alla banca, di una «immediata» posizione debitoria (ed in tal senso cfr. le non convincenti motivazioni di Cass. 24 gennaio 1979, n. 535, in questa Rivista, 1981, II, p. 11; e di Cass. 21 marzo 1963, n. 689, in Riv. dir. comm., 1963, II, p. 378, con nota critica di G. FERRI, Deposito bancario in conto corrente e prescrizione del diritto alla restituzione, ed in questa Rivista, 1963, II, p. 12, con nota adesiva di FAVARA, Sulla decorrenza della prescrizione nei depositi bancari in conto corrente); ma v., nel senso del testo, Trib. Napoli 5 febbraio 1959, in questa Rivista, 19S9, II, p. 235; App. Firenze 1 aprile 1959, ivi, 1960, II, p. 59; Salanitro, Problemi in tema di depositi bancari, ivi, 1978, I, p. 200; F. Giorgianni, I crediti disponibili, Milano, 1974, p. 228 ss.; nonché, soprattutto, G. Ferri, Deposito bancario, cit.
[2] Cfr. P. Ferro-Luzzi, Lezioni di diritto bancario, Torino1195, p. 151 e segg.. V. pure, conformemente, di recente, Sciarrone Alibrandi, L’interposizione della banca nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, Milano, 1997, p. 77,
[3] Che l’azione del creditore pignorante ex art. 543 c.p.c. sia riconducibile allo schema relazione al giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c., può riscontrarsi nell’àmbito di accreditata dottrina: v., ad esempio, ALLORIO, Legame tra esecuzione e accertamento nell’esecuzione forzata presso terzi, in Giur. it., 1948, I, 2, p. 116; CARNELUTTI, Istituzioni di diritto processuale civile italiano, III, Roma, 1956, p. 58 s.; e forse anche SA’ITA, Diritto processuale civile, 10 ed., Padova, 1987, p. 669 (conf., in giurisprudenza, anche se con motivazione non del tutto convincente: Cass. 6 febbraio 1962, n. 221, in Giust. civ., 1962, I, p. 1088).
[4] E se si qualifica il pignoramento presso terzi come una cessione forzata del credito, la notifica dell’atto di pignoramento varrà allora anche quale notifica della cessione al debitore ceduto (in tal senso, ad esempio: VACCARELLA, voce Espropriazione presso terzi, in Digesto disc. priv., Torino, 1992, p. 103 ss.; R1cc1, «Ingiunzione» o «forme particolari»? Un dubbio in tema di pignoramento, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1977, p. 1589).
[5] Ad esempio: Pret. Milano 31 marzo 1964, in Foro pad., 1965, I, p. 397; Trib. Genova 28 gennaio 1981, in questa Rivista, 1981, II, p. 475; Pret. Napoli-Pozzuoli 8 gennaio 1994, in Dir. e giur., 1995, p. 506.
[6] Cass. 22 aprile 1995, n. 4584, in Foro it., 1996, I, c. 3770, con nota critica di Acone, Note in tema di oggetto di pignoramento di crediti. Ma si veda anche Cass. 10 giugno 1960, n. 1422, in Foro pad., 1960, I, p. 4079.
[7] Conf., in dottrina: SATTA, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 1965, p. 313 s.; COLESANTI, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, Milano, 1967, p. 546 ss., il quale espressamente afferma: « vi sia o non una esplicita limitazione del pignorante in ordine al credito aggredito, essa non vale comunque a circoscrivere i c.d. ”obblighi di custodia” del terzo debitore, né vale ad esimere quest’ultimo dall’astenersi dal prestare anche per l’eccedenza al suo creditore diretto, pena l’inefficacia della solutio in pregiudizio dei creditori pignorante ed intervenuti».
[8] Il che ben si giustifica, ove si ponga mente alla circostanza per cui il creditore non può certo conoscere in anticipo la somma necessaria alla concreta soddisfazione del credito azionato e degli accessori; oltre poi al numero degli altri creditori (ed agli importi azionati) che potrebbero in ipotesi intervenire nell’espropriazione.
[9] In arg., v. anche Corsaro-Bozzi, Manuale dell’esecuzione forzata, Milano, 1992, p. 302 s.; ove, addirittura, non solo viene ribadito che il pignoramento di crediti deve sempre essere contenuto nei limiti (seppur elastici) del credito del pignorante, ma si afferma altresì che deve essere comunque inteso in tale limite anche in mancanza di precisa indicazione del pignoramento.
[10] In senso conforme, sullo specifico aspetto, cfr. in dottrina: GIORGIANNI, I crediti disponibili, cit., pp. 248 e 310; TERRANOVA, Conti correnti bancari e revocatoria fallimentare, Milano, 1982, p. 44; MESSINEO, Contenuto e caratteri giuridici dell’apertura di credito, in Operazioni di borsa e di banca. Studi giuridici, 2′ ed., Milano, 1954, p. 367 s.; MOLLE, I contratti bancari, 2′ ed., in Tratt. di dir. civ. e comm., fondato da Cicu e Messineo, Milano, 1973, p. 175; MoRERA, Il fido bancario. Profili giuridici, Milano, 1998, p. 195; e, pur con qualche perplessità, PORZIO, Il conto corrente bancario, il deposito e la concessione di credito, in Tratt. di dir. priv. diretto da Rescigno, 12, Torino, 1985, p. 923; nonché, in giurisprudenza: Pret. Monza 3 marzo 1989, in Foro it., 1990, I, c. 408; Trib. Milano 29 ottobre 1987, in Giur. it., 1988, I, 2, p. 512; App. Milano 29 maggio 1990, in Mondo bancario, 1990, (6), p. 51, con nota di MAIMERI, Impignorabilità del fido bancario non utilizzato; e in Dir. banc., 1991, I, p. 419, con nota di I.P., Sul« fido bancario» e la sua pignorabilità; e v. anche, in punto, seppur in una prospettiva particolare, Trib. Vallo della Lucania 5 febbraio 1993, in Fallimento, 1993, p. 1160; contra: COSTANTINO, Sui poteri del giudice dell’esecuzione e sul «fido bancario» quale oggetto di espropriazione, in Foro it., 1990, I, c. 1411. Le somme «disponibili » per l’accreditato non potranno del resto essere oggetto di atti di disposizione inter vivos, né formare oggetto di successione (conf. ARATO, Operazioni bancarie in conto corrente e revocatoria fallimentare delle rimesse, Milano, 1991, p. 92); né potranno poi costituire oggetto di una cessione di credito a terzi (conf.: ALAGNA, Contratti bancari di intermediazione creditizia. Apertura di credito-finanziamenti, Milano, 1984, p. 51 s.; TRIMARCHI, Considerazioni in tema di apertura di credito bancario, in questa Rivista, 1958, I, p. 318).
[11] Opposizione, questa, non vincolata dal breve termine di cinque giorni previsto dall art. 617 c.p.c.: atteso che la radicale nullità inficia irrimediabilmente tutti gli atti successivamente compiuti e che pertanto può essere rilevata in ogni tempo. E cfr.: Cass. 7 aprile 1990, n. 2917, in Foro it., 1991, I, c. 963; Cass. 9 febbraio 1981, n. 798, in Giust. civ., 1981, I, p. 968;. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, III, Torino, 1995, p. 92, nt. 1. E trattandosi di nullità radicale ed insanabile, essa potrà essere rilevata anche d’ufficio, con ordinanza (avente natura di sentenza) ricorribile per cassazione ex art. 111 cost. (e v. Cass. 24 marzo 1982, n. 1882, in Giust. civ., 1982, I, p. 2098). ·
[12] Sulla fattispecie, anche per le problematiche connesse alla qualificazione della girata alla banca, cfr. di recente Cass. 25 luglio 1997, n. 6961, in Foro it., 1997, I, c. 3582.
[13] L’ammissibilità del pignoramento di un credito sottoposto a condizione, seppur inizialmente negata, è ora pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene sufficiente, a tal fine: che il credito pignorato sia suscettibile di una futura capacità satisfattiva (ammettendo che il pretore condizioni l’assegnazione del credito al verificarsi della condizione indicata dal terzo in sede di dichiarazione). Così: Cass. 7 maggio 1976, n. 1605, in Rep. Foro it., 1976, voce Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 21; Cass. 4 dicembre 1987, n. 9027, in Nuova giur. civ., 1988, I, p. 406; Cass. 25 giugno 1994, n. 6206, in Giust. civ., 1995, I, p. 462.
[14] Rapporto nella prassi usualmente denominato «castelletto disponibilità immediata assegni» ovvero« castelletto salvo buon fine assegni», sulla portata del quale v. recentemente MORERA, Il fido bancario. Profili giuridici, cit., P· 190 ss.
[15] Quanto qui affermato non smentisce certo i rilievi (di cui al precedente par. 4) relativi la non pignorabilità del c.d. margine disponibile nell’apertura di credito: m quel caso difatti, non si è in presenza di un credito e, quindi, non si pone nemmeno un problema di pignorabilità di un credito condizionato.
[16] Si veda, in tema di somme depositate su di un libretto postale, equiparato al libretto di deposito bancario, Cass. 9 febbraio 1981, n. 789, in Giust civ., 1981, I, p. 968.
[17] Per i termini del dibattito cfr., per tutti: CAMPOBASSO, voce Deposito. III. Deposito bancario, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, p. 7 s. , .
[18] Con la conseguenza che il libretto al portatore non potrà che essere pignorato presso il debitore, alla stregua di una cosa, nelle forme e nei luoghi previsti dalla disciplina ordinaria in tema di esecuzione, ovvero – quando consta che esso si trovi in un luogo appartenente a terzi (anche la banca) – attraverso il pignoramento presso il terzo che possa dichiararne l’appartenenza al debitore (art. 513, comma 3°, c.p.c.); essendo poi suscettibile di
assegnazione al creditore per un valore corrispondente al credito in esso indicato (cfr. CORSARO-BOZZI, Manuale dell’esecuzione forzata, cit., p. 248 ss.).
[19] Su cui v. TAGARELLI, Le operazioni di« pronti contro termine»: analisi dei profili tecnici, giuridici, contabili e fiscali, in Studi e informazioni, 1994, (2), p. 169 ss.; e pure BRESCIA MoRRA, Aspetti giuridici delle operazioni «pronti contro termine», in Riv. dir. comm., 1990, I, p. 779 ss.; BONFATI1, Il contratto pronti contro termine, in AA.VV., La banca e i nuovi contratti nel quadro della 2 direttiva CEE, a cura di De Nova, Milano, 1993, p. 59 ss.
[20] Cfr. Trib. Grosseto, 19 febbraio 1996, in questa Rivista, 1998, II, p. 353, con nota di PAGANI, Pronti contro termine e mone del venditore a termine, ove ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza (tributaria).
[21] Tale lasso temporale, previsto dalla legge (combinato disposto di cui agli artt. 543, comma 3°, e 501, c.p.c.) in dieci giorni, risulta attualmente assai più esteso (anche mesi) per effetto dei ben noti carichi giudiziari che affliggono le preture italiane.
[22] Per quanto concerne gli interessi maturati precedentemente alla notifica dell’ atto di pignoramento ma non ancora contabilizzati, è evidente come questi vadano in ogni caso considerati ricompresi nel compendio pignorato (v., in arg.: Cass. 8 marzo 1983, n. 1696, in Rep. Foro it., 1983, voce Esecuzione per obbligazioni pecuniarie, n. 19).
[23] Sensibili al dato esegetico anche COLESANTI, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, cit., p. 402 s. e SATTA, Diritto processuale civile, cit., p. 665.
[24] Conforme, nella soluzione, seppur con più sfumato argomentare, oltre ai due autori citati alla nota che precede, anche TARZIA, L’oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1962, p. 319; nonché, in motivazione, Cass. 24 novembre 1980, n. 6245, in Foro it., 1981, I, c. 1101.
[25] Per i termini del dibattito, cfr. SALANITRO, Le banche e i contratti bancari, in Tratt. di dir. civ. diretto da Vassalli, Torino, 1983, p. 153 ss.; RENDA, La contitolarità dei depositi bancari, Padova, 1981, passim.
[26] La compensazione in parola è, beninteso, soltanto quella operante tra saldi che derivino da distinti rapporti giuridici intercorrenti tra banca e cliente, rapporti che siano poi stati chiusi. Non già quella che opera all’interno dei singoli rapporti (o conti) in essere tra banca e cliente, la quale non può a nostro avviso rappresentare una compensazione in senso tecnico-giuridico, bensì, soltanto, un fatto meramente contabile (e per tale impostazione, cfr., per tutti: TERRANOVA, Conti correnti bancari e revocatoria fallimentare, Milano, 1982, p. 72; nonché, diffusamente, V. SANTORO, Il conto corrente bancario, in Cod. civ. comm. diretto da Schlesinger, Milano, 1991, p. 117 ss., ove ogni ulteriore riferimento, anche di giurisprudenza).
[27] 1n tal senso è anche l’orientamento della Suprema Corte (ad esempio: Cass. 26 settembre 1979, n. 4970, in Foro it., 1980, I, c. 95; Cass. 8 febbraio 1972, n. 333, ivi, 1972, I,c. 2514) e della prevalente dottrina (cfr.: SAITA, Commentario al codice di procedura, cii., p. 318; MICHELI, Compensazione legale e pignoramento, in Studi in onore di Enrico Redenti, Il, Milano, 1951, p. 54; R1cc1, «Ingiunzione» o« forme particolari»? Un dubbio in tema di pignoramento, cit, p. 1631 ss.).
[28] 1n tale prospettiva, specialmente COLESANTI, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, cit., p. 259 ss., e p. 491 ss.; Id., voce Pignoramento presso terzi, in Enc. del dir., XXXIII, Milano, 1983, p. 850 ss.; Trib. Milano 21 settembre 1967, in Giur. it., 1967, I, 2, p. 756, con nota di COLESANTI, In tema di apponibilità al creditore pignorante della prescrizione del credito pignorato.
[29] In tal senso, tra gli altri: REDENTI, La compensazione dei debiti nei nuovi codici, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1947, p. 16 s.; MICHELI, Compensazione legale e pignoramento, cit., p. 41 ss.; BIANCA, Diritto civile, 4, L’obbligazione, Milano, 1991, p. 493 ss.; nonché la giurisprudenza di legittimità, ad esempio, e chiaramente: Cass. 21 maggio 1979, n. 2916, in Rep. Foro it., 1979, voce Obbligazioni in genere, n. 41; Cass. 5 giugno 1976, n. 2037, in Giust. civ., 1976, I, p. 1638.
[30] In tale prospettiva, tra i molti, pur con differenti impostazioni: PERLINGIERI, Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, in Comm. del cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 284 ss.; NATOLI, In tema di compensazione legale secondo il nuovo codice civile, in Foro it., 1948, IV, c. 55 ss., RAGUSA MAGGIORE, voce Compensazione (dir. civ.), in Enc. del dir., VIII, Milano, 1961, p. 21.
[31] Sostenuta, in dottrina, autorevolmente da SATTA, Commentario al codice di procedura, cit., p. 318; conf., in giurisprudenza App. Roma 27 giugno 1942, in questa Rivista, 1943, Il, p. 42.
[32] In tale prospettiva: App. Roma 13 aprile 1948, in questa Rivista, 1948, II, p. 57, con (alla p. 195) nota adesiva di MICHELI, Notifica di atto di pignoramento presso una banca a carico di un correntista (v spec. p. 197).
[33] Così Cass. 5 febbraio 1997, n. 1108, in Giust. civ., 1997, I, p. 2163, con nota di SCHERMI, La funzione di pagamento dell’assegno bancario: conseguenze sul pignoramento di crediti.
[34] Ad esempio nel caso di un assegno tratto in favore di un fornitore abituale che risulti aver emesso fattura contabilizzata dal debitore anteriormente alla data di emissione del titolo; ovvero nel caso di un assegno tratto in favore del locatore con fitto a scadenza predeterminata.
[35] Cfr., spec.: Cass. 30 maggio 1991, n. 6124, in Foro it., 1992, I, c. 814; v. anche Pret. Lucera-Torremaggiore 12 marzo 1993, ivi, 1994, I, c. 2579. In arg. anche DOLMETTA, Il conferimento di poteri al soggetto designato a rendere la dichiarazione, Relazione presentata al Convegno ITA di Milano del 20 marzo 1997 su« Il pignoramento presso terzi nell’attività bancaria e finanziaria ».
[36] In tal senso, ad esempio: Cass. 30 maggio 1991, n. 6124, cit.; CoLESANTI, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, cit., p. 236 ss.; v. anche MONTESANO, Confessione e astrazione processuale, in Riv. dir. proc., 1951, p. 77 ss. In effetti, il mancato riconoscimento della qualità di« parte» deriva dalla diretti applicazione al processo di espropriazione de quo degli ordinari princìpi in materia di legittimazione (ad agire ed a resistere in giudizio): atteso che soltanto il soggetto investito della legittimazione a dire ed a contraddire nel processo assume la veste di « parte » dello stesso. E risulta allora evidente come il terzo pignorato non possa mai esser considerato « parte» del procedimento espropriativo. Egli, infatti, per un verso non risulta (né si assume) titolare di alcuna posizione giuridica soggettiva da tutelare; né, dall’altro, viene colpito direttamente nel suo patrimonio dagli effetti dell’espropriazione, giacché la misura giurisdizionale (richiesta al giudice in caso di esito positivo del processo espropriativo) si limita a determinare una divergenza fra originario percettore della prestazione (il debitore esecutato) e colui che invece risulterà l’effettivo beneficiario della prestazione del terzo (il creditore procedente). Il terzo pignorato, a ben vedere, non essendo « parte » del processo di espropriazione,
assume la veste di soggetto cui la legge impone un mero onere (appunto, l’onere di rendere la dichiarazione), il cui mancato assolvimento comporterà esclusivamente le conseguenze di cui all’art. 548, comma 2°, c.p.c.: la trasformazione in parte nel (successivo) giudizio di accertamento.
[37] Cfr., ad esempio, in punto: Cass. 30 maggio 1963, n. 1426, in Foro it., 1963, I, c. 1387; Cass. 26 settembre 1979, n. 4970, ivi, 1980, I, c. 95.
[38] V., ad esempio: CORDOPATRI, Posizione a tutela del debitor debitoris nel processo di espropriazione, in Riv. dir. proc., 1976, p. 831.
[39] Potendo poi il debitor debitoris, in tale giudizio ordinario, contestare il contenuto della dichiarazione soltanto adducendo un e1rnre di fatto ovvero di aver .subìto violenza (cfr. il combinato disposto di cui agli artt. 2732 e 2735 e.e.); e per uno spunto in tal senso, FAZZALARI, Lezioni di diritto processuale civile. II. Processi di esecuzione forzata, Padova, 1986, p. 52.
[40] In arg., conformemente: CoRsARo-Bozz1, Manuale dell’esecuzione forzata, cit., p. 290.
[41] E v. espressamente, in tal senso, Cass. 19 settembre 1995, n. 9888, in Corr. giur., 1996, p. 308, con nota di FRANGINI, Pignoramento di crediti, posizioni soggettive del terzo debitore e tutela del creditore procedente.
[42] Per tutti: VACCARELLA-VERDE, Codice di procedura civile commentato, I, Torino, 1996, sub art. 96, Cass. 19 settembre 1995, n. 9888, cit.
[43] Non sembra che a tale conclusione possa poi ostare la peculiare circostanza per cui l’oggetto della tutela aquiliana è qui – in buona sostanza – un diritto di credito (quello, appunto, del creditore procedente). Dottrina e giuriprudenza, come noto, hanno difatti ormai acquisito il principio per cui può ben rientrare nel novero della risarcibilità ex art. 2043 e.e. anche la lesione di diritti relativi.
[44] Per la valutazione della quale, in ipotesi di terzo-banca, appare probabilmente anche applicabile il più gravoso parametro di cui all’art. 1176, comma 2°, c.c.
[45] Conf. Cass., sez. un., 18 dicembre 1987, n. 9407, in Giur. it., 1988, I, 1, p. 537, con nota di ALESSANDRI, Pignoramento presso terzi e tutela aquiliana del credito; Cass. 19 settembre 1995, n. 9888, cit. (in motivazione).
[46] Così PUNZI, Segreto bancario e processo civile, in Bancaria, 1980, p. 137; ma trattasi di posizione isolata ed espressa in epoca di scarsa attenzione alla trasparenza dell’ operato bancario.
[47] Soluzione peraltro congruente, avuto riguardo alla misura della dichiarazione, con quanto esposto più sopra in ordine all’estensione del vincolo (cfr. par. 3).
[48] Va tuttavia. riferito che l’indirizzo della giurisprudenza, in rigida applicazione del principio per cui il pignoramento presso terzi colpirebbe comunque l’intero debito del terzo nei confronti del!’ esecutato, indipendentemente daJl’ entità del credito per il quale si procede, appare nel senso che la dichiarazione del terzo non può che abbracciare l’integrale credito del debitore esecutato; e v. significativamente, ad esempio: Trib. Genova 29 gennaio 1981, in questa Rivista, 1981, Il, p. 475.
[49] Si pensi, ad esempio, ad una situazione che vede banca e cliente in contrasto relativamente al conteggio degli interessi prodotti da un deposito: la banca ben potrà evidenziare le proprie ragioni al fine di non vedere assegnate al creditore procedente quelle somme che considera non dovute al cliente debitore esecutato.
[50] In argomento, seppur in termini generali e non decisivi per la risoluzione del problema, cfr.: Pret. Milano 31 marzo 1964, in Foro pad., 1965, I, c. 397, Cass. 2 agosto 1965, n. 1863, in Giur. it., 1965, I, 1, p. 1301; Cass. 18 marzo 1982, n. 1783, in Rep. Foro it., 1982, voce Esecuzione in genere, n. 17; Cass. 24 luglio 1987, n. 6433, ivi, 1987, voce Competenza civile, n. 99.
[51] Tempi la cui «ragionevolezza» potrà oggi essere valutata con maggior rigore rispetto al passato alla luce delle notevoli possibilità offerte dalle tecnologie informatiche.