Tutti ricordano il fallimento di Lehman Brothers che, nel 2008, ha dato il via alla più grave crisi economica mondiale. Pochi sanno però che titoli emessi dalla famosa banca d’affari erano alla base di polizze vendute dalle banche come investimenti sicuri. In una vicenda del genere è incappato un nostro cliente, al quale una banca aveva venduto, convincendolo ad investirci buona parte dei risparmi di una vita, una polizza assicurativa (c.d. index linked) fondata appunto sull’andamento dei titoli di Lehman Brothers. Al momento del fallimento di Lehman la polizza si è polverizzata, con grande sconcerto del cliente, che era convinto di aver investito i suoi sudati risparmi in una polizza assicurativa e non in un prodotto finanziario altamente speculativo. Ovviamente, la banca che aveva “piazzato” il prodotto si era trincerata dietro l’apparente natura assicurativa del prodotto ed aveva rifiutato ogni forma di accordo risarcitorio. Dopo un lungo contenzioso, la Corte d’appello di Roma (terza sezione, sentenza 10 aprile 2018 n. 2290) ha riconosciuto che la valutazione del prodotto venduto dalla banca deve essere di natura sostanziale e che dunque una polizza, apparentemente assicurativa ma in realtà fondata sull’andamento di titoli azionari, ha chiara natura finanziaria. Prima di venderne una, quindi, la banca deve osservare tutte le cautele previste dalla legge in favore del cliente, specialmente quando questo non sia esperto di finanza. Conclusione: condanna della banca alla restituzione di quanto versato dal cliente, con gli interessi, oltre al pagamento delle spese legali e grande soddisfazione di tutti (a parte la banca, ovviamente …)