Sentenze del giudice di pace: mezzi di impugnazione.

“In caso di domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace, il valore della causa, per stabilire se la stessa debba essere decisa secondo equità  (perché non superiore ad euro 1.100,00), va individuato applicando le norme relative alla competenza per valore, con la conseguenza che, se la parte, oltre ad indicare una somma specifica non superiore ad euro 1.032,91, abbia anche richiesto, in via alternativa o subordinata, una somma maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, il valore della causa, in forza del principio stabilito dall’art. 14 c.p.c., si deve presumere, in difetto di tempestiva contestazione, nei limiti di competenza del giudice adito, e quindi, atteso lo specifico petitum, pari a euro 15.493,71. Ne consegue che la sentenza emessa in tal caso dal giudice di pace è impugnabile, a norma dell’art. 339 c.p.c., con l’appello e non con il ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile”.

Corte di Cassazione, Sezione III, 20 aprile 2006 n. 9202 (in motivazione).