In caso di decesso di un testimone regolarmente ammesso prima dell’udienza fissata per l’assunzione, la parte che non abbia provveduto a citarlo non incorre nella decadenza prevista dall’art. 104, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.. In tal caso trova applicazione analogica la norma contemplata dall’art. 104, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., la quale consente di ritenere giustificata l’omessa citazione e legittima il giudice a fissare, con successiva ordinanza, una nuova udienza per l’assunzione della prova previa sostituzione del teste deceduto.
Corte di Cassazione, Sezione terza, 21 luglio 2006 n. 16764.