Responsabilità per danno da cosa.

«Questa S.C. osserva al riguardo che la giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata verso una concezione oggettiva della responsabilità  per danno da cosa. Basta il semplice rapporto di custodia a far sorgere tale responsabilità. Ai fini dell’art. 2051 c.c. è custode chi si trova in una relazione di fatto con la cosa che gli consente di prevedere e controllare i rischi ad essa inerenti. Si parla al riguardo di rischio da custodia e non di colpa nella custodia. Secondo un orientamento dottrinale nella responsabilità  per rischi da custodia l’attribuzione della responsabilità è nei confronti del soggetto in posizione tale da poterne inserire il costo nel gioco dei prezzi. Il termine custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire la cosa, analogo a quello previsto per il depositario. La funzione della norma di imputare la responsabilità  a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa porta ad escludere che il proprietario o chi si trova in una relazione diretta con la cosa sia necessariamente custode ed a ritenere che sia tale, invece, chi di fatto controlla le modalità di uso e di conservazione della cosa».

Corte di Cassazione, III Sezione, 6 agosto 2007 n. 17710 (in motivazione).