Ambito di responsabilità  del locatore.

«Come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti dell’art. 1578 c.c., quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l’integrità  in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale o legale (Cass. 2605/95, 5682/01, 15558/02, 8942/06) e si configurano come molestie di diritto, per le quali il locatore è tenuto a garantire il conduttore ai sensi dell’art. 1585 c.c., comma 1, quelle che si concretano in pretese di terzi che accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore, sia contestando il potere di disposizione del locatore, sia rivendicando un diritto reale o personale che infirmi o menomi quello del conduttore. Allorquando, come nella specie, il terzo non pretende di avere diritti sulla cosa locata, ossia non avanzi pretese di natura giuridica, ma semplicemente arrechi, col proprio comportamento illecito, pregiudizio al godimento del conduttore, la molestia non può essere che di fatto e il conduttore può agire direttamente contro il terzo ai sensi dello stesso articolo comma 2 (Cass. 7609/87)».

Corte di Cassazione, 9 maggio 2008 n. 11514, in motivazione.