È pienamente legittimo pretendere spese e competenze non liquidate dal giudice, rispondendo questo a generali principi in tema di c.d. autoliquidazione in sede di precetto, quando esse riguardano attività normalmente connesse alla sua predisposizione o comunque abitualmente comprese nell’intervallo tra la liquidazione contenuta nel titolo e le successive legittime iniziative del creditore per conseguire quanto in suo favore in quest’ultimo statuito.
Corte di Cassazione, Sez. III, 21 giugno 2011 n. 13482, in motivazione.