La Corte di cassazione in materia di spese di precetto.

È pienamente legittimo pretendere spese e competenze non liquidate dal giudice, rispondendo questo a generali principi in tema di c.d. autoliquidazione  in sede di precetto, quando esse riguardano attività normalmente  connesse alla sua predisposizione o comunque abitualmente comprese nell’intervallo tra la liquidazione contenuta nel titolo e le successive legittime iniziative del creditore per conseguire quanto in suo favore in quest’ultimo statuito.

Corte di Cassazione, Sez. III, 21 giugno 2011 n. 13482, in motivazione.