La Corte di cassazione torna, con una recente sentenza, ad affermare la piena applicabilità dell’art. 2051 c.c. per la soluzione delle questioni attinenti a danni arrecati dall’uso di strade pubbliche, così ancora una volta chiarendo che la pubblica amministrazione non beneficia di alcun privilegio nell’accertamento della responsabilità secondo i canoni ordinari.
«il giudice di merito ha escluso l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. solo sul rilievo dell’uso generalizzato del bene demaniale ma, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, era comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo la dimostrazione a carico di quest’ultimo di non avere potuto far nulla per evitare il danno»
Così Cass., Sez. III, 14 febbraio 2013, n. 3640, in motivazione.