La Corte d’appello di Roma chiarisce che il preventivo di riparazione può ben essere usato come strumento di valutazione equitativa del danno:
Qualora sia provata, o non contestata, l’esistenza del danno, il giudice può dar corso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l’entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell’operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l’ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata.
Nella specie, in coerenza con il medesimo insegnamento della Corte di cassazione (Cass. 18 aprile 2005, n. 8004), la Corte d’appello ha accolto il gravame, ritenendo sufficiente, ai fini della prova sull’ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie.
Appello Roma, III Sezione, 22 maggio 2013 n. 2991.