La Corte d’appello di Roma ha affermato la sussistenza del diritto al rimborso delle spese generali nella liquidazione delle spese di lite a carico del soccombente:
In base alla recente legge n. 247/2013 [rectius: 2012] (art. 10, comma 13) spettano alla parte vittoriosa anche le spese generali il cui rimborso va calcolato forfettariamente sul compenso liquidato (v. Cass. 17.04.2013 n. 9315 e Cass. 02.08.2013 n. 18518); con percentuale che si ritiene di fissare nel 10% (in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale cui la citata legge ha demandato la fissazione delle spese forfettarie).
App. Roma, 9 dicembre 2013 n. 9967/13.