In una recente pronuncia, il Tribunale di Roma conferma l’indirizzo che riconosce l’impugnabilità diretta del preavviso di fermo amministrativo di fronte al giudice che ha giurisdizione sui crediti reclamati dall’erario:
deve rammentarsi, sul punto, l’ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione in ordine alla diretta impugnabilità del preavviso di fermo, anche quando riguardi, come nel caso di specie, obbligazioni di natura non tributaria; la Corte ha altresì statuito che l’opposizione proposta avverso il preavviso di fermo avente ad oggetto crediti relativi a saponi per violazioni al codice della strada e, comunque, di natura non tributaria, appartiene alla competenza inderogabile del Tribunale ex art. 9, co. 2°, c.p.c. (cfr Cass., S.U. n. 11087/10 e Cass. S.U. n. 20931 in data 12-10-2011)
Tribunale di Roma, sez. XIII, Dott.ssa Verusio, sentenza 18 febbraio 2014 n. 3882/14.