Soccombenza formale e condanna alle spese

La Corte di cassazione è tornata ad affermare che i motivi di soccombenza non rilevano ai fini della condanna alle spese, così confermando l’indirizzo che lega la condanna alla rifusione delle spese di lite alla mera soccombenza, in assenza di soccombenza reciproca o di tangibili motivi che possano consentire l’opzione della compensazione ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
Nel caso specifico, il tribunale di Roma aveva compensato le spese di lite in relazione alla pretesa natura meramente “formale” dei motivi che avevano portato accoglimento della domanda.
La Corte ha cassato la sentenza, affermando che

Per quanto concerne, invece, gli altri giusti motivi, che devono essere esplicitamente indicati nella motivazione, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non adempie al detto obbligo motivazionale, atteso che la compensazione è giustificata con il rilievo che “il ricorso è stato accolto per motivi formali, senza effettuare alcuna valutazione nel merito”. in tal modo, peraltro, la sentenza impugnata si pone in contrasto con il principio per cui “la soccombenza, costituendo un’applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, prescinde dalle ragioni -di merito o processuali- che l’abbiamo determinata (Cass. n. 19456 del 2008; Cass. 9174 del 2011)”.

Corte di cassazione, Sez. VI-2, ordinanza 20 maggio 2014 n.11117/14