La revocazione ex art. 395 c.p.c. nel processo tributario.

In una recente decisione, la Commissione tributaria regionale di Roma ha ammesso l’esperibilità del giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c. nel processo tributario.

Il giudice di secondo grado, per evidente svista materiale o “abbaglio dei sensi” , ha affermato che la notifica del gravame non si è perfezionata nei confronti della Regione Lazio, poiché la cartolina con l’avviso di ricevimento restituita al mittente, avente il timbro postale del 12.10.2012 è priva della firma del ricevente e/o del timbro dell’Ufficio della Regione Lazio, attestante il “pervenuto” . Senonché, rileva questa Commissione che, come riportato nella parte in fatto, dalla suddetta cartolina emerge assai chiaramente che la consegna è stata effettuata ai sensi dell’art. 20 D.M. 1.10.2008 concernente la fattispecie di “invii multipli a unico destinatario” , per i quali la sottoscrizione del relativo avviso di ricevimento da parte del ricevente non è richiesta, facendo fede semplicemente il timbro dell’addetto al recapito, il quale ha effettivamente barrato la casella “consegna effettuata ai sensi dell’art. 20 del D.M. 1.10.2008” ed apposto il timbro datario e la sua firma. Al riguardo, premesso che la giurisprudenza sia di merito che amministrativa ha da tempo enucleato tra le ipotesi che concretizzano la cosiddetta svista del giudice (in cui si sostanzia l’ “errore di fatto” di cui all’art. 395  n. 4 c.p.c.) non solo la mancata lettura o a mancata percezione di atti interni al giudizio, ma anche la loro erronea lettura, il Collegio rileva che proprio quest’ultima è effettivamente intervenuta nella fattispecie ed ha costituito il presupposto per l’erronea statuizione.

Commissione tributaria regionale di Roma, sentenza 20 novembre 2014 n. 6994/20/14