L’Antitrust contro le società dell’energia: pratiche commerciali scorrette.

Avete presente le fastidiosissime telefonate delle società di gas e luce, che vi perseguitano a tutte le ore del giorno? Giochiamo a indovinare il contenuto delle chiamate: vi dicono che la vostra fornitura attuale costa troppo, visti gli attuali rincari, ma per venirvi incontro, la società ha creato un nuovo, vantaggiosissimo contratto, basta chiudere quello vecchio e, paf! Tutto risolto come per magia.

Bene: queste pratiche sono chiaramente illegittime e sotto esame dell’Antitrust

Eh, si: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non ci vede chiaro e ha avviato 4 procedimenti nei confronti di altrettante utility: Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero. Il 27 ottobre scorso, la decisione: le società in questione dovranno fare un passo indietro. I clienti che si sono lasciati convincere a passare al nuovo contratto torneranno a godere delle condizioni contrattuali precedenti; stesso diritto per chi, in seguito al cambiamento, ha scelto di esercitare il diritto di recesso. Se non faranno quanto previsto, le società rischiano multe fino a 5 milioni di euro ciascuna.

Ma perché tutto questo? Cosa c’era di così scottante in quei nuovi contratti da far infuriare l’Antitrust?

Prequel: in seguito allo scoppio della Guerra in Ucraina è scoppiata la crisi dell’energia. Che il conflitto abbia causato problemi è evidente, ma il sospetto è che le società del libero mercato ci abbiano un po’ marciato sopra.

Per evitare speculazioni, il Decreto Aiuti Bis ha sancito che per i contratti già in essere, non possono cambiare “le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo” (art.3). Certo, non è un “prezzo bloccato” tout-court, la situazione potrebbe variare a seconda del tipo di contratto stipulato, ma il concetto di base è chiaro. Tuttavia, il Decreto si riferisce ai contratti già in essere. Ma se ne venisse redatto uno nuovo, allora… 

E così, qualche mese fa, è partita una vera campagna di migrazione contrattuale da parte di molte società che erogano forniture di energia e gas naturale, con la promessa di offerte vantaggiose per ignari utenti, che dopo una breve luna di miele, potrebbero vedere i prezzi schizzare alle stelle per via di minuscole clausole nascoste qua e là nel contratto.

In molti casi la tecnica messa in atto da queste società è molto semplice: proporre in prima battuta un contratto a condizioni molto vantaggiose rispetto all’attuale tariffa dell’utente (che ha subito i rincari dovuti agli aumenti delle materie prime) salvo, dopo la firma, far valere alcune clausole, magari sfuggite all’utente, che consentono la modifica unilaterale dei prezzi previa semplice comunicazione ai clienti, con minaccia di distacco dalla rete elettrica se non si accettano le nuove condizioni peggiorative.

Un atteggiamento che viola quanto previsto dal decreto Aiuti Bis ma anche dal Codice civile, a cui fa riferimento anche il principio di buona fede, secondo il quale un fornitore dovrebbe sempre informare l’utente della situazione tariffaria e proporre la soluzione più adatta in base al profilo di quest’ultimo.

Obbligo di trasparenza: non solo per i nuovi contratti ma anche quelli in essere

Attenzione, l’obbligo di trasparenza riguarda non solo i nuovi contratti ma anche (e soprattutto) quelli in essere. Se alla luce dei nuovi rincari avete la sensazione che qualcosa non vada con i vostri fornitori “storici”, ricordate che avete sempre la possibilità di tutelarvi anche sui contratti già in vigore. Ecco quali sono le procedure a disposizione:

  • reclamo al gestore a partire dal quale l’impresa ha 30 giorni per rispondere; 
  • nel caso di riscontro insoddisfacente entro i 30 giorni, o mancata risposta entro i 40 giorni si può avviare il tentativo di conciliazione presso Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti) lo strumento di conciliazione extragiudiziale che si occupa di questi casi (teniamo però presente che l’organo di fatto è una costola delle principali utilities dell’energia…)
  • in caso di mancata conciliazione Arera è aperta la via del tribunale.

Il nostro studio in questi casi consente di accedere a un sistema di compensi molto vantaggioso per il cliente, legato al risultato finale ottenuto. Quindi, sì: vale la pena tentare anche per cifre che qualcuno definirebbe “piccole”. 

Ma vediamo nel dettaglio i casi attualmente sotto la lente dell’Antitrust.

A Iberdrola e ad E.ON., in particolare, è stato contestato di aver comunicato agli utenti la risoluzione dei contratti in essere per la fornitura di energia elettrica e gas naturale per sopravvenuta eccessiva onerosità, con la proposta di firmare un nuovo contratto ma con condizioni economiche molto peggiorative.

La norma dell’antitrust sospende fino al 30 aprile 2023 l’efficacia delle clausole contrattuali che consentirebbero proprio l’aumento delle tariffe. La situazione è piuttosto complessa e in alcuni casi molto dipende dalla data in cui si è eventualmente caduti nella trappola del nuovo contratto. Il discrimine è, infatti, l’entrata in vigore del decreto Aiuti Bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2022. 

A Dolomiti si contesta invece la comunicazione unilaterale di aumento di prezzo per la fornitura inviata agli utenti prima dell’entrata in vigore del decreto Aiuti Bis. A Iren, infine, la comunicazione della scadenza di tutte le offerte a prezzo fisso con il passaggio diretto alle nuove condizioni, ovviamente peggiorative, con l’alternativa per il cliente di recedere dalla fornitura, restando praticamente senza elettricità. 

A Iberdrola e Dolomiti, inoltre, viene contestata una pubblicità ingannevole. L’aumento di prezzo della fornitura di energia rispetto a quanto previsto dal contratto è stato motivato dalle società con l’aumento delle materie prime. In realtà però tali società si vantavano nei propri messaggi promozionali della provenienza dell’energia da loro venduta esclusivamente da fonti rinnovabili. Una grave contraddizione rispetto alle affermazioni pubblicitarie. Attenzione però: in caso di firma nuovo contratto o perfezionamento delle modifiche contrattuali prima dell’approvazione del decreto, la norma di sospensione potrebbe non essere applicabile. Resta valida, comunque, la possibilità di fare ricorso per pratica commerciale ingannevole ma soprattutto in questo caso la consulenza di un avvocato esperto può fare la differenza.

Non è finita qui. L’Antitrust infatti ha anche inviato una richiesta di informazioni ad altre 25 società: A2A Energia, Acea Energia, AGSM ENERGIA, Alleanza Luce & Gas, Alperia, AMGAS, ARGOS, Audax Energia, Axpo Italia, Bluenergy Group, Duferco Energia, Edison Energia, Enegan, Enel Energia, Engie Italia, Eni Plenitude, Enne Energia, Estra Energie, Hera Comm, Illumia, Optima Italia, Repower Italia, Sinergas, Sorgenia, Wekiwi. C’è da scommettere che l’elenco si allungherà ancora!

Noi monitoreremo la situazione e saremo pronti ad informarvi di eventuali novità!

Dopo l’avvio dei procedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è importante restare vigili, soprattutto in caso si ricevano telefonate con proposte commerciali che sembrano molto vantaggiose. La fregatura potrebbe essere dietro l’angolo. Prima di firmare qualunque contratto sempre meglio informarsi per bene e far valere i propri diritti.